Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 23-05-2011, n. 399 Pensioni privilegiate

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La appellante è vedova e avente causa del signor Be.An., dipendente della Provincia regionale di Catania, con la qualifica di "autista di rappresentanza". Con istanza del 7/4/1990, la stessa ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità che hanno condotto il proprio coniuge alla morte, ai fini del riconoscimento dell’equo indennizzo ex art. 68 D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957.

Dopo il favorevole pronunciamento della seconda commissione medico ospedaliera dell’ospedale militare di Messina del 24/9/1993, la Provincia regionale di Catania, con provvedimento 19 maggio 1995 (prot. 1952), ha tuttavia denegato alla ricorrente il riconoscimento della chiesta causa di servizio, in conformità alla delibera n. 40 del 7 febbraio1995, con la quale il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie di Roma aveva ritenuto non dipendente da fatti di servizio l’infermità che aveva portato al decesso del coniuge.

Assumendo come contraddittorie le risultanze dei due organismi (Commissione medica ospedaliera e Comitato per le pensioni privilegiate), la appellante ha chiesto al TAR Catania, con ricorso n. 4433/1995, l’annullamento del parere del Comitato delle pensioni privilegiate le cui risultanze sono state fatte proprie dalla Provincia regionale intimata e la consequenziale dichiarazione di dipendenza dal servizio delle infermità invalidanti che hanno causato il decesso del signor Be.An.

Con sentenza n. 914/09 il TAR adito ha rigettato il ricorso.

Contro tale decisione propone appello la signora Gr.La., chiedendone la riforma per i seguenti motivi:

1. Violazione dell’art. 112 c.p.c.: minuspetizione; difetto di istruttoria e di motivazione;

2. Contraddittorietà del provvedimento della Provincia regionale di Catania; violazione dell’art. 5 bis D.L. 21 settembre 1987 n. 387, conv. nella L. 20 novembre 1987, n. 472.

Si è costituita per resistere la Provincia regionale di Catania, eccependo la tardività del ricorso e contestando le ragioni di merito.
Motivi della decisione

Il ricorso è tardivo. Esso non è stato infatti notificato entro i termini rituali, tenuto conto che il sessantesimo giorno utile – dalla notificazione della sentenza avvenuta il 3 luglio 2009 – cadeva di sabato (in un giorno dunque non festivo, ai sensi dell’art. 155 del c.p.c. all’epoca norma ancora di riferimento) e che esso è stato invece notificato il successivo lunedì 19 ottobre 2009. Comunque, anche prescindendo dall’an di detto motivo di rito, il Collegio ritiene che il ricorso sia anche infondato.

Il parere del Comitato per le pensioni privilegiate costituisce infatti, com’è noto e come ha esattamente ritenuto il giudice di prime cure (conformandosi appunto ad una giurisprudenza consolidata: CdS, n. 4297/2008), espressione di una valutazione superiore rispetto a quella espressa da altri organi precedentemente intervenuti nel procedimento. Esso si impone, come tale, all’Amministrazione, che non deve dunque nulla specificare in sede di motivazione con riferimento alla preferenza accordata a tale parere, risultando sufficiente, ai fini della legittimità dell’atto, che il parere cui aderisce sia congruamente articolato. Nessuna rilevanza assume perciò al riguardo la pretesa contraddittorietà di valutazioni da parte dell’Amministrazione. Sotto il profilo della valutazione medica dei fatti, questa ha solo preso atto, nel tempo, di quella intervenuta nella sede propria. Come perciò si era originariamente orientata nel senso indicato dalla Commissione medica ospedaliera (deliberazione 14 aprile 1994, prot. n. 35576), disponendosi conseguentemente a procedere alla liquidazione dell’equo indennizzo non appena fosse stato rilasciato il richiesto parere del Comitato per le pensioni privilegiate, così essa si è successivamente doverosamente allineata al nuovo, diverso e motivato avviso espresso dall’organo consultivo di rango superiore. Il parere di quest’ultimo è per altro ben articolato e specifica congruamente che l’infermità che ha determinato il decesso del signor Be. "non può riconoscersi dipendente da causa di servizio trattandosi di necrosi acuta del miocardio legata prevalentemente a predisposizione costituzionale del soggetto dovuta a sclerosi coronarica quale manifestazione distrettuale di malattia aterosclerotica, favorita da fattori di rischio individuali, sulla insorgenza e decorso della quale, nel caso in esame, non risultano sussistenti specifiche situazioni di effettivi disagi o surmenage psico-fisici, tali da rivestire un ruolo di concausa sufficiente e determinante".

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Motivi di equità inducono comunque a compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Palermo, il 3 febbraio 2011 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei Signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Gerardo Mastrandrea, Gabriele Carlotti, Giuseppe Mineo, Alessandro Corbino, estensore, componenti.

Depositata in Segreteria il 23 maggio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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