Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 23-05-2011, n. 398 Edilizia ed urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il signor Da.Gi. presentava in data 10/3/1986 richiesta di sanatoria edilizia per un abuso relativo ad un lotto di terreno sito in agro di Comune di San Vito Lo Capo, con annessa dichiarazione di avvenuta realizzazione dell’immobile entro il mese di giugno 1979. Essendo stata detta richiesta denegata con provvedimento n. 14398 del 13/12/1994, ha proposto ricorso, articolando varie censure. Essendogli stata, successivamente, intimata la demolizione e riduzione in pristino, gli eredi del signor Da.Gi., nelle more deceduto, proponevano ricorso per motivi aggiunti.

Con la sentenza impugnata, il T.A.R. per la Sicilia – sede di Palermo (sezione prima) – ha rigettato i due ricorsi.

Contro tale sentenza i ricorrenti, eredi del signor Da.Gi., propongono appello deducendo quattro censure riconducibili all’eccesso di potere sotto il profilo del travisamento ed erronea valutazione dei fatti, insufficienza della motivazione ed erroneità nei presupposti, nonché a violazione e falsa applicazione dell’art. 23 L. n. 37/1985.
Motivi della decisione

Il ricorso non è meritevole di accoglimento. Con riferimento al primo motivo (erroneità dei presupposti di fatto, eccesso di potere, violazione dell’art. 23 legge regionale n. 37/1985), va osservato che la decisione del giudice di prime cure di ritenere che il fabbricato in oggetto non rientrasse tra le costruzioni sanabili ai sensi dell’art. 23 comma 11 della L. n. 37/1985 è corretta. Essa è sostenuta infatti dalla prova che il fabbricato non risultava ancora edificato nel 1980, come osservabile dalle rilevazioni aerofotogrammetriche eseguite in quell’anno e la cui rilevanza probatoria (esplicitamente richiamata dall’art. 8 della L. n. 37/1985, proprio per il fine che esse perseguono di monitorare l’attività edilizia e gli abusi commessi sul territorio regionale) non è stata efficacemente contrastata. Esse non possono considerarsi smentite infatti né dalla dichiarazione di parte (in ordine al tempo dell’avvenuta edificazione), né dalla pretesa e meramente asserita "non facile individuabilità" del fabbricato, in relazione alla sua materiale collocazione. Costituiscono dunque elemento "certo" e, come tale, di valenza probatoria privilegiata. Con riferimento al secondo motivo (erroneità dei presupposti di fatto, eccesso di potere per difetto di motivazione), va osservato come sia da condividere, anche al riguardo, la valutazione del giudice a quo, che ha ritenuto adeguatamente motivato il provvedimento impugnato, in quanto esplicitamente collegato agli elementi in esso contenuti nei documenti versati in atti dal Comune di San Vito Lo Capo a seguito della Ordinanza presidenziale istruttoria n. 107 del 8 maggio 1995 e dai quali si ricava che il parere contrario della Commissione per il recupero edilizio n. 5/3 del 16 novembre 1994 trovava motivata ed evidente ragione nel fatto che, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 78/1976, lo stesso Comune era già dotato di P.U.C. n. 3 (approvato con DPRS 66/A del 16 aprile 1975), che prevedeva un vincolo di inedificabilità per 200 metri dal mare.

Anche il terzo motivo (eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, violazione e falsa applicazione dell’art. 23 legge regionale n. 37/1985) non può considerarsi fondato. La diretta efficacia normativa nei confronti dei privati dell’art. 23 L. n. 37/1985 è ormai ius receptum, come ha riconosciuto una copiosa e consolidata giurisprudenza, e come questo stesso Consiglio ha già sottolineato (cfr. CGA, 695/06). L’infondatezza del quarto motivo (eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, invalidità derivata dell’atto impugnato) – rivolto a riproporre le doglianze di cui al rigettato ricorso per motivi aggiunti, proposto contro la ingiunzione di demolizione dell’unità immobiliare in questione – discende dalla infondatezza dei precedenti.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Non essendosi costituito il Comune resistente, nulla deve disporsi per le spese.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, rigetta l’appello proposto dai ricorrenti.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Palermo, il 2 febbraio 2011 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Gerardo Mastrandrea, Gabriele Carlotti, Giuseppe Mineo, Alessandro Corbino, estensore, componenti.

Depositata in Segreteria il 23 maggio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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