Cass. civ. Sez. II, Sent., 23-09-2011, n. 19493 Legittimazione a ricorrere ed a resistere

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le e che quello incidentale sia dichiarato inammissibile.
Svolgimento del processo

P.M. convenne dinanzi al tribunale di Perugia la s.r.l. Automercato Montagna esponendo che in data 12 marzo 2003 aveva venduto al Salone Automobilistico Montagna la propria autovettura Mercedes per il prezzo di L. 8.000.000, trattenuto in acconto del prezzo di acquisto di altra autovettura, e rilasciato, contestualmente una procura irrevocabile a vendere l’autoveicolo; che la convenuta aveva effettivamente venduto il bene a tale E.A. K., ma non aveva curato la trascrizione della vendita al Pubblico Registro Automobilistico; che, non avendo il nuovo proprietario provveduto al pagamento della tassa di circolazione negli anni successivi, l’Ufficio finanziario ne aveva preteso da lui il pagamento. Chiese pertanto la condanna della società convenuta al risarcimento del danno di L. 8.316.990, pari all’importo da lui pagato per la definizione della posizione debitoria con l’Amministrazione finanziaria.

Costituitasi in giudizio, la società si difese sostenendo di avere ricevuto la consegna dell’autovettura in conto vendita, ma che essa, causa il prezzo troppo alto richiesto, era stata venduta direttamente dal P., che comunque non aveva mai rilasciato una procura a vendere. Il giudice di primo grado respinse la domanda ma, proposto gravame, con sentenza n. 285 del 21 luglio 2005 la Corte di appello di Perugina la accolse, condannando l’Automercato Montagna al pagamento della somma di Euro 3.865,83, oltre interessi.

Per la cassazione di questa decisione, notificata il 18 ottobre 2005, ricorre, con atto notificato il 15 dicembre 2005, sulla base di tre motivi, la s.r.l. Montagna Automobili, nella sua qualità di acquirente del ramo di azienda della s.n.c. Automercato Montagna.

P.M. resiste con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo, cui ha fatto seguire memoria.
Motivi della decisione

Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti avverso la medesima sentenza. In via assorbente rispetto all’esame del merito del ricorso principale ed in accoglimento della eccezione sollevata dalla controricorrente va quindi dichiarata l’inammissibilità del ricorso principale avanzato dalla Montagna Automobili s.r.l.

Tale conclusione si impone in quanto la società ricorrente, che non ha partecipato ai giudizi di merito, ha proposto ricorso per cassazione sulla base della mera allegazione di avere acquistato il ramo di azienda della s.n.c. Automercato Montagna di Urbano ed Enzo Montagna avente ad oggetto l’azienda commerciale posta in Comune di Perugina (OMISSIS), senza però precisare nè produrre in giudizio, nonostante la contestazione sul punto sollevata dal controricorso, l’atto attestante l’acquisto del ramo di azienda e che, inoltre, esso comprendeva l’attività di impresa cui era riconducibile il rapporto negoziale dedotto per cui è causa. Parte ricorrente si è limitata sul punto a richiamare e produrre l’atto di costituzione della s.n.c. Automercato Montagna, del (OMISSIS) (doc. n. 4 del relativo fascicolo di parte), che è del tutto inconferente rispetto al tema pregiudiziale sollevato. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo cui, poichè i soli legittimati all’impugnazione sono i soggetti che hanno partecipato al precedente grado di giudizio (in cui essi siano rimasti soccombenti), se l’impugnazione è proposta da un soggetto diverso, questi ha l’onere di dedurre il titolo della propria legittimazione ad impugnare, allegando e quindi provando, specie in caso di contestazioni dell’altra parte, la sopravvenuta situazione giuridica idonea a fondarla (Cass. n. 15352 del 2010; Cass. n. 25344 del 2010). Ne consegue che la società Montagna Automobili, odierna ricorrente, avrebbe dovuto allegare e quindi dimostrare, producendo i relativi documenti ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., il titolo in forza del quale ha inteso proporre ricorso per cassazione, non essendo evidentemente sufficiente a tal fine la mera indicazione di avere acquistato un ramo di azienda, senza dimostrare, a fronte della specifica contestazione della controparte, di essere succeduta nel rapporto controverso, ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ. Il ricorso proposto dalla società Montagna Automobili va dichiarato pertanto inammissibile per difetto di legittimazione ad impugnare.

Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale consegue l’inefficacia del ricorso incidentale avanzato da P.M., ai sensi e per l’effetto dell’art. 334 cod. proc. civ., che, nell’ammettere l’impugnazione incidentale tradiva, dispone che essa perde efficacia nei casi in cui l’impugnazione principale venga dichiarata inammissibile. L’impugnazione incidentale avanzata dal P. va infatti qualificata tardiva, atteso che essa è stata notificato il 24 gennaio 2006, oltre il termine breve di sessanta giorni stabilito dall’art. 325 cod. proc. civ., decorrente dalla data della notifica della sentenza impugnata, avvenuta a cura della parte stessa il 18 ottobre 2005. I termini di cui all’art. 325 cod. proc. civ. decorrono, infatti, dalla notificazione della sentenza tanto per il soggetto cui la notificazione è diretta, quanto per il notificante, non potendosi dubitare che quest’ultimo, nel momento in cui provvede alla sua notifica, abbia piena conoscenza legale della sentenza e debba pertanto essere assoggettato alla stessa disciplina che egli impone all’altra parte (Cass. S.U. n. 23829 del 2007).

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la sostanziale e prevalente soccombenza della società ricorrente principale.
P.Q.M.

riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace quello incidentale. Condanna la s.r.l. Montagna Automobili al pagamento delle spese di giudizio in favore di P. M., che liquida in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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