Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 23-05-2011, n. 397

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Capitaneria di Porto di Porto Empedocle portò a conclusione il 19 giugno 1997 il procedimento di delimitazione del demanio ordinato con la sentenza del T.A.R. per la Sicilia – sede di Palermo, n. 671 del 2 novembre 1989, a seguito del quale furono poi emanate le note del 15/12/1997 dell’Assessore territorio ed ambiente e 16/4/1998 della Capitaneria di Porto dirette a comunicare l’esito del procedimento in questione e a riavviare le procedure volte alla eliminazione degli abusi contestati. Detto procedimento di delimitazione si era reso necessario a causa della pronuncia n. 671/1989 del T.A.R. per la Sicilia – sede di Palermo, che aveva ritenuto "non certa" la natura demaniale del terreno sul quale insistono le costruzioni delle ricorrenti oggetto di ingiunzione per sgombero. Le ricorrenti hanno impugnato i ricordati provvedimenti conclusivi del procedimento di delimitazione del demanio, lamentando la violazione del principio del contraddittorio per mancata osservanza del disposto dell’art. 32 del codice della navigazione e dell’art. 58 del regolamento di attuazione, nonché la loro carenza di motivazione. Con la sentenza 7928/2010 qui impugnata, il T.A.R. per la Sicilia – sede di Palermo ha rigettato il ricorso, ritenendo che, avendo il procedimento di delimitazione carattere ricognitivo ed essendo il suo esito interamente vincolato alla natura ontologicamente demaniale del bene, non fosse necessaria una motivazione dettagliata. Ha ritenuto perciò che potesse trovare applicazione il dettato dell’art. 21 octies, secondo comma, parte prima, della legge n. 241/1990 e che fosse quindi irrilevante la mancata notificazione di avvio del procedimento alle parti private interessate per assistere alla delimitazione del demanio marittimo in contraddittorio.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Occorre premettere che ai sensi degli artt. 822 del codice civile e 28 del codice della navigazione costituiscono demanio naturale e necessario e fanno parte del demanio marittimo "il lido del mare e la spiaggia" e che, ai sensi dell’art. 32 del codice della navigazione, "il capo del compartimento, quando sia necessario o se comunque ritenga opportuno promuovere la delimitazione di determinate zone del demanio marittimo, invita, nei modi stabiliti dal regolamento, le pubbliche amministrazioni e i privati che possono avervi interesse a presentare le loro deduzioni e ad assistere alle relative operazioni". Occorre ancora premettere che ai sensi inoltre dell’art. 58 comma 1 del regolamento di attuazione del codice medesimo, "il capo del compartimento notifica a coloro che possono avere interesse alle operazioni di cui all’articolo 32 del codice l’invito a intervenire alle operazioni stesse e a produrre i loro titoli", ancorché la richiesta partecipazione al procedimento non impedisca tuttavia che questo possa perfezionarsi se, alla data stabilita, non intervenga alla delimitazione alcun interessato (art. 58 regolamento, comma 3). Ora dunque se è ben vero che, come ha ritenuto il giudice di prime cure, il procedimento di delimitazione del demanio marittimo ha carattere ricognitivo e non costitutivo della demanialità del bene e che il suo esito è perciò legato alla natura ontologicamente demaniale del bene medesimo, è anche vero tuttavia che questa deve essere accertata anche sulla base di titoli e che, proprio per questo, hanno diritto – per espressa e diretta previsione di legge – ad essere invitati al relativo procedimento di definizione, per intervenirvi, tutti gli eventuali interessati. Nel nostro caso, risultano pacifiche due circostanze. La prima è che non è stata data comunicazione e notificazione alle ricorrenti della seduta della Commissione (nominata per il procedimento di delimitazione demaniale) svoltasi il 17 giugno 1997, alla quale esse non hanno perciò potuto partecipare. La seconda è che di tale programmata riunione non vi è traccia nemmeno nel verbale della seduta precedente della stessa Commissione avvenuta il 26 maggio 1997.

Consegue che vi è stata sicura violazione delle norme procedimentali disposte dal Codice a tutela del contraddittorio. Essa non può per altro essere giustificata, come ha ritenuto il giudice di prime cure, dalla natura del giudizio da emettere. Trattandosi di vincolo procedurale espresso dettato da una norma speciale, esso non può essere superato in ragione della natura del giudizio da pronunciare (anche perché questa, necessariamente nota al legislatore, è stata da lui presupposta nel momento in cui ne ha dettato la specifica disciplina procedimentale).

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Sussistono sufficienti ragioni per compensare le spese.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Palermo, il 2 febbraio 2011 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei Signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Gerardo Mastrandrea, Gabriele Carlotti, Giuseppe Mineo, Alessandro Corbino, estensore, componenti.

Depositata in Segreteria il 23 maggio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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