Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 04-02-2011) 20-05-2011, n. 20014

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 22.3.2010, il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, dichiarò M.M.A. responsabile del reato di tentata rapina, e concessa l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4 equivalente alla contestata aggravante – lo condannò alla pena di anni uno mesi sei di reclusione ed Euro 300 di multa.

Avverso tale pronunzia propose gravame l’imputato, e la Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 20.7.2010, confermava la decisione di primo grado.

Ricorre per cassazione l’imputato, deducendo la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, sia in riferimento al giudizio di responsabilità che alla qualificazione giuridica del reato.

Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.
Motivi della decisione

Nel ricorso si prospettano esclusivamente e in modo del tutto generico le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità dei motivi, va quindi apprezzata non solo per la loro assoluta indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione; impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di specificità, conducente, ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), nell’inammissibilità (Cass. Sez. 4, n. 5191/2000 Rv.216473).

Le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano viziate da illogicità manifeste e sono infine esaustive, in ordine alla idoneità della condotta, alla inequivocità degli atti compiuti e all’elemento psicologico, anche in considerazione della circostanza che la condotta, così come descritta dagli operanti, non è stata oggetto di contestazione, essendosi limitato l’imputato a dedurre che era ubriaco e che tale sua situazione era evidente. La Corte territoriale ha, in particolare, evidenziato che l’evidente stato di ubriachezza può influire, come ha in effetti influito, nella determinazione della pena, ma non certamente per far venir meno la sussistenza del reato di tentata rapina, correttamente contestato e ritenuto a fronte della minaccia posta in essere, della richiesta di danaro e del fine di trame profitto.

Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro Mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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