T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 23-05-2011, n. 753 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

le;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Espone l’odierno ricorrente di essere proprietario di un terreno sito in Cotronei con riguardo al quale afferma di aver trasmesso alla citata amministrazione, in data 3 giugno 2009, documentazione progettuale per denuncia di inizio attività edilizia, consistente nella realizzazione di recinzione e completamento di quella già esistente mediante muretto in calcestruzzo.

In data 3 agosto 2009 l’intimata amministrazione comunale notificava tuttavia al ricorrente l’ordine di immediata sospensione dei lavori di che trattasi, ingiungendo al medesimo di provvedere alla demolizione delle opere realizzate.

A sostegno del proposto ricorso si deduce difetto ed insufficienza della motivazione, con specifico riguardo alla questione della proprietà del terreno interessato agli interventi, che l’amministrazione assume essere "presumibilmente di proprietà comunale", laddove il ricorrente richiama atto pubblico e visure catastali a sostegno della tesi della proprietà privata dell’area; si lamenta inoltre la illegittimità dell’esercizio di potere sanzionatorio in difetto del previo esercizio del pur riconosciuto ed ammissibile potere di autotutela con riguardo agli effetti conseguenti alla intervenuta presentazione della d.i.a. edilizia.

Non si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione comunale.

Alla pubblica udienza del 24 marzo 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

In particolare, merita di essere condivisa la censura con cui parte ricorrente rileva che il contestato esercizio di potere sanzionatorio (sospensione lavori e ingiunzione a demolire) non sia stato preceduto, per come dovuto, dall’esercizio del potere di autotutela inteso e rimuovere la legittimazione ad edificare conseguente alla presentazione della d.i.a.

Osserva, infatti, il Collegio che la Denuncia di Inizio Attività deve essere assimilata ad un provvedimento assentivo espresso, con la conseguenza che dopo il decorso del termine di trenta giorni previsto per la verifica dei presupposti e requisiti di legge, ossia dopo il consolidarsi del titolo edilizio, l’Amministrazione può provvedere all’adozione di eventuali atti repressivi solo dopo aver esercitato i propri poteri di autotutela, qualora ne ricorrano i presupposti di legge (cfr. T.A.R. Marche Ancona, 8 novembre 2010, n. 3373). In altri termini, ai sensi dell’art. 23 commi 5 e 6, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, è illegittimo l’operato dell’Amministrazione comunale che, in presenza di una denuncia di inizio attività per la realizzazione di un intervento costruttivo, adotta provvedimenti di sospensione dei lavori e di demolizione del manufatto dopo che sia decorso il termine di trenta giorni previsto per il consolidamento del titolo, senza previo ricorso agli strumenti dell’autotutela; in tal caso, essendosi consolidato il titolo edilizio per il decorso di trenta giorni dalla sua presentazione e in assenza di un suo annullamento in autotutela (il cui esercizio deve essere comunque coordinato con il principio di certezza dei rapporti giuridici e di salvaguardia del legittimo affidamento del privato nei confronti dell’attività amministrativa), le opere realizzate in conformità ad esso non possono ritenersi abusive, onde non se ne può legittimamente ingiungere la demolizione (cfr. T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 15 maggio 2010, n. 2583 e T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 26 marzo 2010, n. 1608).

Nella specie, è appunto difettato il previo esercizio dei richiamati poteri di autotutela, con il che deve essere per questa via ribadita la illegittimità dell’avversata ordinanza, con assorbimento delle ulteriori e distinte censure di cui al proposto ricorso.

Il ricorso va pertanto accolto e, per l’effetto, va annullata l’avversata ordinanza n. 34 del 31 luglio 2009.

Sussistono motivi per non porre le spese a carico dell’Amministrazione soccombente, non costituita in giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’avversata ordinanza n. 34 del 31 luglio 2009.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *