Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 04-02-2011) 20-05-2011, n. 20009

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

a dichiarato inammissibile.
Svolgimento del processo

Con sentenza del 20.5.2006, il Tribunale di Brindisi dichiarò L.A. e V.R. responsabili del reato di cui agli artt. 110 e 648 bis c.p. e – concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva – li condannò alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 1000,00 di multa ciascuno.

Avverso tale pronunzia proposero gravame gli imputati, e la Corte d’Appello di Lecce, con sentenza del 25.9.2009, in riforma della decisione di primo grado, assolveva il V. dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto, riqualificava il fatto ascritto al L. come delitto previsto dall’art. 648 c.p. e riduceva la pena ad anni uno e mesi otto di reclusione ed Euro 600,00 di multa.

Ricorre per cassazione l’imputato L.A., deducendo la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) e c), per errata interpretazione della legge penale in riferimento all’art. 648 c.p. e all’art. 648 cpv. c.p., e mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all’elemento psicologico del reato, nonchè la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), per erronea applicazione dell’art. 62 c.p., n. 4, e mancanza e manifesta illogicità della motivazione a riguardo.

Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità dei motivi, invero, deve essere apprezzata non solo per la loro genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di specificità conducente, a mente dell’art. 591, comma 1, lett.c) nell’inammissibilità (C. Sz.

4 n. 5191/2000, Rv. 216473).

In effetti, si tratta di riproposizione di doglianze eguali a quelle già oggetto dell’appello, e correttamente affrontate dalla Corte territoriale, con motivazione congrua e incensurabile in questa sede, in quanto non viziata da evidenti vizi di illogicità, sia in riferimento al giudizio di responsabilità per il reato di ricettazione (v. pagg. 3-4 della sentenza impugnata), che in riferimento al diniego dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648 cpv. c.p. e all’attenuante del danno di speciale tenuità in considerazione della gravità del fatto e del valore commerciale del ciclomotore rubato (v. pag. 6 della sentenza).

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *