Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 04-02-2011) 20-05-2011, n. 20008 Motivi di ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

venga dichiarato inammissibile.
Svolgimento del processo

Con sentenza del 1.3.2010, il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, dichiarò T.A.S. responsabile dei reati di cui agli artt. 81, 485 e 640 c.p., e unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, concesse le attenuanti generiche equivalenti, ridotta la pena per la scelta del rito, lo condannò alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro sessanta di multa.

Avverso tale pronunzia propose gravame 1′ imputato, e la Corte d’Appello di Lecce, con sentenza del 1.3.2010, confermava la decisione di primo grado.

Ricorre per cassazione l’imputato, deducendo: 1) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) c), per errate interpretazione della legge penale in relazione agli artt. 485, 640 e 158 c.p. in quanto il momento consumativo del reato di truffa e di uso di atto falso va identificato in quello di conclusione del contratto a condizioni più vantaggiose, e quindi alla data del (OMISSIS); poichè la prescrizione decorre dal momento consumativo del reato, i reati sarebbero pertanto estinti per prescrizione. Anche la querela del (OMISSIS) sarebbe poi intempestiva, in quante – essendo stato il reato scoperto già nel (OMISSIS) – presentata ben oltre i tre mesi dalla conoscenza dei fatti; 2) la violazione e falsa applicazione della legge penale in relazione all’art. 485 c.p., essendo stato prodotto non già un originale contraffatto, ma una copia alterata del documento apparentemente rilasciato da Meie assicurazioni, la cui incongruità è particolarmente vistosa in assenza dei requisiti dettati dal D.L. n. 857 del 1976, art. 2; 3) violazione e falsa applicazione della legge penale in relazione all’art. 640 c.p., poichè la consumazione della truffa presuppone l’ingiusto profitto che nella specie è stato dedotto e quantificato in via meramente presuntiva dalla denunciante.

Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici;

la mancanza di specificità dei motivi, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di specificità conducente, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c) nell’inammissibilità (C. Sez. 4 n. 5191/2000 rv. 21.6473). Tali motivi concernono, poi, alcune questioni ampiamente dibattute nel corso del giudizio, ed altre palesemente infondate, quale quella relativa all’intempestività della querela. Risulta, infatti, dagli atti che la querela è stata presentata in data (OMISSIS), ed in essa si fa riferimento alla conoscenza del falso, risalente al (OMISSIS), data in cui la società Aurora spa, apparente eminente dell’attestato di rischio prodotto dall’imputato in data (OMISSIS), aveva risposto alla richiesta di chiarimenti avanzata dalla società Cattolica.

Considerato che, per notizia del fatto che costituisce reato, necessaria per segnare l’inizio della decorrenza del termine di tre mesi per proporre la querela, deve intendersi la conoscenza certa che del fatto delittuoso si siano verificati i requisiti costitutivi, in modo che la parte offesa abbia avuto nozione di tutti gli elementi necessari per proporre fondatamente l’istanza di punizione, e che, pertanto, per giurisprudenza consolidata, uno stato soggettivo di dubbio e di sospetto, ancorchè sorretto da elementi solo parzialmente rilevatori di un ipotetico reato, non è ritenuto sufficiente per integrare la notizia in parola, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto tempestiva p proposta querela. Per quanto riguarda il delitto di falsità in scrittura privata, è sufficiente osservare che il delitto in questione non si perfeziona con la semplice falsificazione, ma richiede anche l’uso del documento, e che l’uso dell’atto falso si verifica anche nelle ipotesi in cui l’atto sia stato consegnato in fotocopia e la società assicuratrice, presso la quale l’autore del falso vuo1 far valere il documento falsificato, abbia la possibilità di constatarne l’esistenza e di esaminarne il contenuto per farne derivare le conseguenze in relazione alla determinazione del premio assicurativo.

L’ingiusto profitto del reato di truffa consiste poi nella riduzione del premio assicurativo ottenuta con la produzione della falsa attestazione di rischio, così come contestato nell’imputazione e ritenuto in sentenza dai giudici di merito.

I reati non sono poi estinti per prescrizione, in quanto entrambi i reati si estinguono nel termine massimo di anni sette e mesi sei e tale temine non è ancora trascorso, dal momento che la stipula del contratto assicurativo è avvenuta in data 23.1.2004.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inamnissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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