T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 23-05-2011, n. 954 Notifica a mezzo del servizio postale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

rbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato, in via preliminare, che non risulta depositata, all’odierna udienza, la cartolina di ricevimento della raccomandata attraverso la quale il ricorso è stato notificato al Comune di Serramezzana, con la conseguenza che non è dimostrata la costituzione di un valido rapporto processuale (cfr. Cons. St., V, 12.10.2004 n. 6531);

Rilevato infatti che, per costante giurisprudenza, nella notificazione del ricorso a mezzo posta l’avviso di ricevimento costituisce prova dell’avvenuta ricezione dell’atto da parte del destinatario, incombendo sulla parte ricorrente – a pena di inammissibilità – l’onere del deposito del suddetto avviso entro l’udienza di discussione della causa, al fine di consentire al giudice l’accertamento d’ufficio della corretta costituzione del rapporto processuale (ex multis: Cons. Stato, Sez. VI, 25 maggio 2006 n. 3121 e 29 novembre 2006 n. 6991; Cons. Stato, Sez. VI, 17 dicembre 2007 n. 6472);

Evidenziato che le considerazioni appena svolte conducono ad una pronuncia di inammissibilità del ricorso;

Nulla sulle spese;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2546/1996, lo dichiara inammissibile.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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