Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
rbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Rilevato, in via preliminare, che non risulta depositata, all’odierna udienza, la cartolina di ricevimento della raccomandata attraverso la quale il ricorso è stato notificato al Comune di Serramezzana, con la conseguenza che non è dimostrata la costituzione di un valido rapporto processuale (cfr. Cons. St., V, 12.10.2004 n. 6531);
Rilevato infatti che, per costante giurisprudenza, nella notificazione del ricorso a mezzo posta l’avviso di ricevimento costituisce prova dell’avvenuta ricezione dell’atto da parte del destinatario, incombendo sulla parte ricorrente – a pena di inammissibilità – l’onere del deposito del suddetto avviso entro l’udienza di discussione della causa, al fine di consentire al giudice l’accertamento d’ufficio della corretta costituzione del rapporto processuale (ex multis: Cons. Stato, Sez. VI, 25 maggio 2006 n. 3121 e 29 novembre 2006 n. 6991; Cons. Stato, Sez. VI, 17 dicembre 2007 n. 6472);
Evidenziato che le considerazioni appena svolte conducono ad una pronuncia di inammissibilità del ricorso;
Nulla sulle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2546/1996, lo dichiara inammissibile.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.