T.A.R. Lazio Roma, Sent., 23-05-2011, n. 4486 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Collegio ritiene che il ricorso, in relazione agli atti in essere nel fascicolo processuale, può essere definito immediatamente e di ciò è stato fatto avviso alle parti presenti.

Con il ricorso in esame, il ricorrente – premesso di avere partecipato al concorso per il reclutamento di 1552 allievi carabinieri in ferma prefissata quadriennale – ha impugnato:

il giudizio di non idoneità attitudinale espresso nei suoi confronti dalla commissione per gli accertamenti attitudinali con verbale n. 295336 del 19 luglio 2010;

il provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale.

Il ricorrente è stato giudicato non idoneo "all’esame del protocollo delle prove… sostenute… avendo accertato che i risultati conseguiti non delineano il profilo attitudinale richiesto agli aspiranti all’arruolamento nell’Arma quali carabinieri effettivi".

L’interessato ha dedotto le seguenti censure:

a)contraddittorietà con la precedente idoneità VFP1;

b)mancata valutazione dell’elogio e del giudizio di eccellente riportati nel servizio svolto come VFP1;

c)contrasto con il giudizio positivo espresso nella relazione psicologica.

Con ordinanza n. 1633/2010 sono stati chiesti chiarimenti all’intimata amministrazione.

L’incombente è stato assolto.

Nella camera di consiglio del 12 gennaio 2011, il difensore del ricorrente ha chiesto un rinvio per esame documentazione.

In data 18 febbraio 2011 lo stesso ricorrente ha depositato memoria e relazione psicologica di medico specialista di parte.

Il ricorso è infondato.

Il giudizio di non idoneità è stato adeguatamente motivato con rinvio relazionale alla documentazione istruttoria valutativa del candidato ricorrente.

Dall’ampia documentazione versata in giudizio in esito all’incombente istruttorio, non si evince alcuna violazione del protocollo metodologico nell’incedere della valutazione.

La commissione, per l’accertamento attitudinale, si è avvalsa delle procedure tecniche e delle cognizioni note a livello scientifico ordinariamente seguite per la selezione dei candidati ed applicate indifferentemente ed indistintamente, in modo uguale, nei confronti di tutti i candidati.

Segnatamente, nessun contrasto esiste tra il giudizio della commissione e la relazione psicologica avendo, l’ufficiale perito selettore, individuato proprio nell’area comportamentale ed in quella dell’assunzione di ruolo, elementi di criticità che la commissione ha doverosamente e necessariamente approfondito.

Quegli stessi elementi di criticità sono stati successivamente confermati, in sede di colloquio di approfondimento, da parte della commissione attitudinale che ha proceduto ad una propria, autonoma valutazione del candidato.

Nel merito del giudizio questo giudice non può entrare alla stregua dei noti limiti esterni che perimetrano l’esercizio dei poteri giurisdizionali.

Nessun profilo di contraddittorietà il Collegio coglie nel provvedimento impugnato in ragione della conseguita idoneità del ricorrente come VFP1. Ed invero, il giudizio di idoneità colà conseguito non è ontologicamente comparabile con quello reso all’esito degli accertamenti per accertare l’idoneità al reclutamento VFP4, ciò in considerazione del maggior rigore con il quale l’amministrazione deve vagliare le caratteristiche del candidato ai fini della sua idoneità a svolgere un servizio di natura continuativa e certamente più impegnativo quale quello di carabiniere effettivo.

Neppure sono ritenute, dal Collegio, idonee a confutare le risultanze in contestazione le perizie mediche prodotta dall’interessato, datate rispettivamente 11 ottobre 2010 e 8 febbraio 2011, trattandosi di accertamenti effettuati in un contesto ambientale affatto diverso, obiettivamente incomparabile – per condizione psicologica e predisposizione mentale – con quello in cui si è svolta la competizione.

Va soggiunto, quanto alla periziata assenza di disturbi psicopatologici, che le differenze ontologiche tra i due giudizi riposano in ciò: il primo (psicosanitario) rileva sul piano accertativo generale dello stato di salute (psicofisica) del candidato; l’altro (quello impugnato) ha, invece, tutt’altro fine volendo assolvere alla necessità di accertare, nei confronti del candidato, il livello della sua personalità, la capacità di controllare il proprio istinto, il senso della responsabilità, la capacità critica e di autocritica nonché il livello di autostima: tutto ciò, questa volta, in relazione alle specifiche finalità del tipo di servizio richiesto; tanto che, a svolgere il relativo esame non viene chiamata una commissione composta da medici, bensì, da periti selettori dello stesso Corpo che deve procedere al reclutamento.

Va, altresì, annotato che la documentazione sanitaria prodotta dall’interessato vale soltanto a manifestare un parere ed un apprezzamento tecnico particolarmente qualificato; sennonché, affinché i prospettati errori e/o lacune dell’impugnato verbale determinino un vizio di motivazione del giudizio di non idoneità, o di contraddittorietà con altre certificazioni mediche di parte, è necessario che siano riscontrabili carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche o scientificamente errate nel giudizio reso dalla commissione per gli accertamenti attitudinali, e non già semplici difformità tra la valutazione del medico di parte, circa l’entità e l’incidenza del dato attitudinale, e quella accertata nei confronti del ricorrente dall’organo tecnico deputato, in via esclusiva, per fatto di norma, alla verifica di idoneità del candidato.

Ed ancora:

del tutto inconferenti s’appalesano le considerazioni del medico specialista (cfr relazione 8/2/2011) su talune incongruenze relative alla procedura di concorso le cui censure spettano, evidentemente, alla difesa tecnica e non certo al consulente medico di parte;

altrettanto inconferenti appaiono le censure sulla attendibilità degli strumenti di misurazione del profilo attitudinale, avendo seguito, l’amministrazione, il protocollo metodologico normativamente predeterminato, uguale per tutti i candidati e rimasto inoppugnato;

il giudizio attitudinale non è affatto comparabile né sovrapponibile a quello reso da specialisti pubblici e/o privati (seppure quest’ultimo spendibile, di regola, in sede di proposizione del ricorso come elemento sintomatico del vizio della funzione), trattandosi di valutazioni ontologicamente diverse: il giudizio della commissione è espresso, infatti, da periti e medici ufficiali specialisti tenuti a rispettare, pedissequamente, una determinata metodologia prevista nelle specifiche direttive di settore, mediante utilizzo di tecniche e protocolli ad uso proprio dell’ufficio, non altrimenti in disponibilità di medici esterni alla struttura militare; metodologia orientata – ed in ciò l’ulteriore specificità non fungibile – a stabilire l’idoneità del candidato sotto il profilo attitudinale alla vita militare/scolastica che altra struttura pubblica non è in grado di valutare con la stessa capacità ed adeguatezza funzionale.

Va soggiunto, che il sindacato del giudice amministrativo, in ordine alle valutazioni scientifiche di carattere attitudinale, come quelle medicolegali, deve arrestarsi qualora l’operato dell’Amministrazione non presenti – come nel caso di specie – indizi di manifesta irragionevolezza, di arbitrarietà e di travisamento dei fatti o qualora siano criticati i criteri tecnici impiegati (C.d.S.,sezione quarta, 18 giugno 2009, n. 3984).

Nel caso di specie, nessun elemento sintomatico ha trovato conferma riguardo ad una eventuale violazione dell’obbligo metodologico che risulta, pertanto, regolarmente adempiuto dalla commissione.

In ordine all’elogio ed al giudizio di eccellente conseguiti dal ricorrente come VFP1, il Collegio osserva che essi si pongono, per contenuti e finalità, fuori dall’orbita causale con il giudizio attitudinale attenendo, i primi ("elogio" e note di "eccellente", all’impegno ed alla diligenza con la quale il servizio deve essere disimpegnato (senza che rilevi affatto il grado di autocontrollo) ed il secondo (giudizio attitudinale) ad aspetti reconditi della personalità del candidato esaminati in relazione alle finalità specifiche del servizio (da affrontare come VFP4) e valutate dalla commissione alla luce dei diversi e più specifici compiti che il valutato dovrà assolvere.

Per quanto sopra argomentato, il ricorso in esame non è meritevole di accoglimento e va, pertanto, respinto

Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo in favore del Ministero della Difesa, seguono la soccombenza mentre nulla si dispone nei confronti delle parti non costituite.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali e di giudizio in favore Ministero della Difesa che si liquidano in Euro 1.000,00.

Nulla spese nei confronti delle parti non costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *