Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-02-2011) 20-05-2011, n. 20262 applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 28-1-2010 il Giudice monocratico del Tribunale di Brescia, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. – disponeva – nei confronti di C.R., imputato del reato di cui all’art. 624 c.p., all’art. 625 c.p., n. 7 commesso in data (OMISSIS) l’applicazione della pena determinata sull’accordo delle parti in mesi dieci di reclusione Euro 200,00= di multa, previa concessione delle attenuanti generiche, equivalenti all’aggravante, e disponeva la sospensione condizionale della pena, dichiarando cessata la misura cautelare in atto (obbligo di presentazione ai CC).

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato con atto depositato il 12-3-2010.

Con tale impugnazione il C. deduceva la erronea formulazione della sentenza, avendo il Giudice indicato la presenza dello stesso imputato, che rilevava al contrario, di non essere stato presente all’accordo intervenuto tra le parti.

In secondo luogo rilevava l’erronea applicazione della recidiva specifica nonchè la mancanza di attenuanti, e la illegittimità del sequestro probatorio.

A riguardo evidenziava la mancata contestazione della recidiva, specifica ed infraquinquennale, e – quanto al sequestro della somma di denaro rilevava che tale misura risultava illegittima, mancando la prova della provenienza del denaro, del quale il predetto sosteneva di aver giustificato il possesso,precisando che non risultava essere stata convalidato il sequestro stesso dalla Autorità Giudiziaria.

Infine il ricorrente censurava la sentenza per mancata concessione delle attenuanti di cui all’art. 62 c.p., n. 4 e 6, e per illogicità della motivazione, concludendo con richiesta di annullamento della sentenza.

Il P.G. Sede, con requisitoria, ha formulato richiesta di dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione

La Corte rileva che il ricorso risulta inammissibile.

Invero, deve evidenziarsi in riferimento al primo motivo, che nella specie l’imputato risultava rappresentato – ai fini del patteggiamento – dal difensore di fiducia, Avv. B.T. – munito di procura speciale, in atti datata 15-1-2010, per la definizione del procedimento secondo uno dei riti previsti dal libro 6^ del Codice di rito.

Pertanto resta da evidenziare che resta incensurabile la definizione del procedimento D’altra parte non si rilevano elementi per ritenere il verbale di udienza viziato da falsità, mentre l’imputato veniva a tutti gli effetti rappresentato dal difensore di fiducia.

Conseguentemente resta validamente definito il procedimento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., atteso che – come rilevato dal PG nella requisitoria -la sentenza da atto che il C. aveva presentato in udienza istanza di definizione ai sensi dell’art. 444 c.p.p., "a mezzo del difensore".

Va ricordato peraltro l’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte:

v. Sez. 5^ sentenza n. 4129 del 5.10.1998 – RV211510 – secondo il quale "il patteggiamento, in quanto negozio giuridico processuale, fondato su atti dispositivi personalissimi, postula la rinuncia delle parti a far valere eventuali nullità del procedimento, diverse da quelle assolute e insanabili da quelle che inficiano il consenso prestato al rito alternativo. Ne consegue,che l’omessa dichiarazione formale della contumacia non è nullità assoluta e insanabile, ma a regime intermedio, che l’imputato non ha interesse a far valere, avendo aderito al patteggiamento".

Il ricorso risulta peraltro inammissibile nelle censure attinenti alla contestazione della recidivarne deve ritenersi rituale, in base ai precedenti penali del ricorrente, mentre restano inammissibili le censure di illogicità della motivazione, e di mancata concessione delle attenuanti, atteso che la pena risulta definita con la concessione delle attenuanti generiche equivalenti. Tale calcolo, essendo intervenuto l’accordo tra le parti, non può essere censurato in questa sede. Le censure relative alla illegittimità del sequestro della somma di denaro, appaiono generiche ed in fatto, e non deducibili trattandosi di misura della quale la sentenza non fa menzione.

Pertanto la Corte deve dichiarare l’inammissibilità del ricorso, a cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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