T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 23-05-2011, n. 4558 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Società ricorrente, titolare di concessioni per la radiodiffusione sonora in ambito locale, espone di avere presentato domanda di ammissione ai benefici 2008 previsti dagli artt. 7 e 8 l. 250/1990 e, in particolare, di avere chiesto rimborsi per le testate R.C.S. e R.A.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con DPCM 24 novembre 2010, ha escluso l’impresa ricorrente, per l’anno 2008, dai benefici di cui all’art. 7/8 l. 250/1990 in quanto decaduta dalle provvidenze per non avere inviato l’intera documentazione a corredo della domanda entro il termine previsto dall’art. 1, co. 461, l. 266/2005.

Di talché, la ricorrente ha proposto il presente ricorso, articolato nei seguenti motivi:

Violazione di legge per errata e falsa applicazione della norma sul giusto procedimento. Violazione art. 97 Cost. ed art. 3, co. 1, l. 241/1990.

Violazione dell’art. 10 bis l. 241/1990.

Violazione artt. 7 e 8 l. 250/1990. Eccesso di potere per errore e travisamento dei presupposti. Difetto d’istruttoria per superficialità, per omessa ed erronea valutazione delle risultanze. Violazione dei principi di buona andamento e imparzialità.

Difetto di motivazione. Motivazione apparente e perplessa. Irragionevolezza manifesta. Sviamento di potere.

L’Avvocatura Generale dello Stato, in rito, ha eccepito la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, ha comunque contestato la fondatezza del ricorso concludendo per la sua reiezione.

Alla camera di consiglio dell’11 maggio 2011, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2. Il ricorso può essere immediatamente definito nel merito, con sentenza in forma semplificata adottata ai sensi dell’art. 60 d.lgs. 104/2010.

Il ricorso, infatti, è inammissibile per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo.

Il riparto di giurisdizione in materia di contributi pubblici, non vertendosi in materia di giurisdizione esclusiva, è regolato dal criterio normale, fondato sulla natura della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio.

Nel caso di specie, sebbene l’azione sia stata proposta sotto forma di impugnazione di un atto, la ricorrente ha in concreto proposto un’azione di accertamento del diritto soggettivo ad ottenere i contributi previsti dalla legge per l’editoria per l’anno 2008, con conseguente attribuzione della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario.

La natura della situazione giuridica dedotta in giudizio, infatti, deve essere qualificata di diritto soggettivo

Gli artt. 7 e 8 l. 250/1990 subordinano l’erogazione di contributi ad imprese radiofoniche di informazione e ad imprese di radiodiffusione sonora a carattere locale a presupposti specificamente individuati.

Di talché, l’attività posta in essere dall’amministrazione per la concessione del contributo è del tutto vincolata, dovendo la stessa esclusivamente verificare l’esistenza dei presupposti previsti dalla legge, l’accertamento dei quali avviene oggettivamente e senza margini di opinabilità, in assenza di qualunque profilo di discrezionalità.

La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che la posizione di interesse legittimo si collega all’esercizio di una potestà amministrativa rivolta, secondo il suo modello legale, alla cura diretta ed immediata di un interesse della collettività, mentre il diritto soggettivo nei confronti della pubblica amministrazione trova fondamento in norme che, nella prospettiva di regolazione di interessi sostanziali contrapposti, aventi di regola natura patrimoniale, pongono a carico dell’amministrazione obblighi a garanzia diretta ed immediata di un interesse individuale, per cui la distinzione fra interessi legittimi e diritti soggettivi va fatta con riferimento alla finalità perseguita dalla norma alla quale l’atto si collega, atteso che, quando risulti che l’ordinamento abbia inteso tutelare l’interesse pubblico, alle contrapposte posizioni sostanziali dei privati non può che essere riconosciuta natura di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione amministrativa (cfr. Adunanza Plenaria Cons. Stato, 5 luglio 1999, n. 18).

In altri termini, il carattere vincolato dell’attività amministrativa non comporta in modo automatico la qualificazione della corrispondente posizione soggettiva del privato in termini di diritto soggettivo, mentre occorre distinguere, anche tra le attività di tipo vincolato, tra quelle ascritte all’amministrazione per la tutela in via primaria dell’interesse del privato e quelle che la stessa amministrazione è tenuta ad esercitare per la salvaguardia dell’interesse pubblico, nel senso che occorre avere riguardo alla finalità perseguita dalla norma, per cui quando l’attività amministrativa, ancorché a carattere vincolato, tuteli in via diretta l’interesse pubblico, la situazione vantata dal privato non può che assumere la consistenza di interesse legittimo (cfr. Adunanza Plenaria Cons. Stato, 24 maggio 2007, n. 8).

Nel caso di specie – al di là della finalità pubblicistica, che ogni norma di legge è ontologicamente chiamata a perseguire, indirettamente connessa all’erogazione delle provvidenze – la norma che prevede l’attribuzione di contributi pubblici per l’editoria non può dirsi dettata a tutela in via diretta dell’interesse pubblico, ma è volta alla tutela diretta dell’interesse privato delle imprese operanti nel settore, sicché la relativa posizione giuridica deve essere qualificata di diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione ordinaria sulle relative controversie.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, con indicazione del giudice ordinario come giudice fornito di giurisdizione e con onere della parte di riproporre il giudizio innanzi a tale giudice ai sensi dell’art. 11 d.lgs. 104/2010.

3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate in Euro 1.000/00 (mille/00), sono poste a carico della ricorrente ed a favore dell’amministrazione resistente.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione ed indica il giudice ordinario come giudice fornito di giurisdizione, con onere della parte di riproporre il giudizio innanzi a tale giudice ai sensi dell’art. 11 d.lgs. 104/2010.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in Euro 1.000/00 (mille/00), a favore dell’amministrazione resistente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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