Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-02-2011) 20-05-2011, n. 20261 Misure alternative

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Testo non ufficiale. LSvolgimento del processo

Con ordinanza in data 8 aprile 2010 il Tribunale di Sorveglianza di Bari – per il Distretto di Corte di Appello – decidendo a seguito del rinvio disposto con sentenza di questa Corte in tema di riesame delle istanze avanzate da G.R., inerenti all’affidamento in prova al servizio sociale, o semilibertà, e detenzione domiciliare, si pronunziava dichiarando l’inammissibilità della domanda di detenzione domiciliarle rigettava le ulteriori istanze di affidamento in prova ai servizi sociali e semilibertà, su conforme parere del P.G. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo il travisamento dei dati oggettivi della vicenda processuale, atteso che il Tribunale aveva rilevato la inammissibilità della domanda di detenzione domiciliare avanzata dal G. ..ritenendo che la pena da espiare fosse superiore al limite dei due anni, laddove , secondo l’art. 657 c.p.p. nel determinare la pena residua deve essere calcolato anche il periodo di detenzione sofferto in regime di custodia cautelare per altro reato, e nella specie, il G. aveva sofferto la custodia cautelare per otto mesi nel procedimento definito con sentenza n. 1039/09 della Corte di Appello di Bari in data 16-6-2009, e la pena residua era pari ad anni uno e mesi quattro di reclusione secondo l’ordine di esecuzione allegato.

-2- per le ulteriori domande, respinte con l’ordinanza impugnatala difesa rilevava che il provvedimento era viziato dal travisamento della relazione del servizio sociale. (UEPE di Bari, in data 19-3- 2010), della quale aveva recepito solo una parte, mentre attestava elementi favorevoli al prevenuto, secondo quanto illustrato nei motivi di ricorso (rilevandosi le capacità del soggetto a porsi in relazione con l’ambiente, e le capacità percettive, oltre il comportamento collaborativo (v. fl.4 dei motivi di ricorso).

La difesa rilevava altresì che in base a tali fattori positivi si era proposta l’applicazione di una misura più restrittiva – quale la detenzione domiciliare – per favorire il permanere nel contesto familiare dopo la nascita di un figlio, come evidenziato a fl.5).

In virtù di detti elementi la difesa sosteneva che il Tribunale aveva deciso senza valutare la possibilità di applicare la detenzione domiciliare, rigettando la richiesta di affidamento ai servizi sociali.

Per tali elementi deduceva l’erronea valutazione della entità della pena residua da espiare, nonchè la mancata valutazione dei dati suscettibili di essere considerati per una prognosi favorevole al G., e concludeva chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata, previa sospensione della esecuzione.

Il PG. in Sede, con requisitoria, ha formulato richiesta di annullamento dell’ordinanza di cui si tratta limitatamente alla definizione dell’istanza di cui alla L. n. 354 del 1975, art. 47 ter, comma 1 bis e il rigetto del ricorso nel resto.
Motivi della decisione

La Corte rileva che risulta fondata la censura inerente all’erroneo computo della pena residua, atteso che -alla stregua di quanto osserva il PG in Sede – secondo l’ordine di esecuzione emesso a carico del G. dal P.M. di FOGGIA in data 27-4-2010, la pena residua da espiare risulta indicata in anni uno, mesi quattro, giorni quindici di reclusione, e tale pena rientra nei limiti previsti ai fini della istanza di detenzione domiciliare.

Pertanto in riferimento alla censura del provvedimento che dichiara la inammissibilità della domanda di detenzione domiciliare il ricorso risulta fondato. -Diversamente vanno disattese le censure inerenti al rigetto delle altre istanze di affidamento in prova al Servizio Sociale e di semilibertà, essendo i rilievi del ricorrente articolati in fatto e tendenti alla rivisitazione critica del provvedimento impugnato.

In conclusione la Corte deve, in conformità alle richieste conclusive formulate dal PG ed in accoglimento del primo motivo di ricorso, pronunziare l’annullamento del provvedimento impugnato, limitatamente all’istanza di cui alla L. n. 354 del 1975, art. 47 ter, comma 1 bis con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bari per nuovo esame.

Va rigettato nel resto il ricorso.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla istanza di cui alla L. n. 354 del 1975, art. 47 ter, comma 1 bis con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bari per nuovo esame e rigetta nel resto il ricorso. a sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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