T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 23-05-2011, n. 4557 Annullamento dell’atto in sede giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Espone preliminarmente il ricorrente di aver svolto, su incarico della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, in qualità di esperto privato, una breve missione all’estero per il periodo 24 maggio 2009 – 24 luglio 2009, nell’ambito del programma denominato "Egitto – Commodity Aid 93 – 95".

Nell’ambito della missione suddetta, il ricorrente aveva l’incarico di fornire assistenza tecnica al Responsabile locale del Programma "la Person in Charge" ed ai beneficiari delle forniture nella preparazione dei documenti di gara; nonché al Responsabile italiano presso il Comitato Misto di Gestione nella valutazione delle proposte di progetti finanziabili, nell’avvio e nel monitoraggio delle iniziative approvate, nella realizzazione di azioni dirette a fornire visibilità alle attività del programma, nonché nella predisposizione di moduli formativi diretti al personale egiziano del programma.

Per la partecipazione alla suddetta missione, il signor A. ha percepito un compenso di Euro 10.253,27, calcolato in base alle disposizioni del decreto 863/3 del 19 febbraio 1988.

In data 19 luglio 2010, il Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, notificava all’odierno ricorrente il provvedimento del 16 luglio 2010 n. 2010/128/001932/2, con il quale la missione svolta dal sig. A. in Egitto veniva annullata, dichiarandosi la decadenza dai benefici fruiti dallo stesso e disponendosi il recupero della somma sopra indicata.

In particolare, il Ministero intimato rilevava che, al momento della missione all’estero, il signor A. non risultava essere residente in Italia, ma iscritto all’A.I.R.E. del Comune di Bomarzo con residenza in Egitto fino al 26 ottobre 2009.

In quanto residente in Egitto, il ricorrente non avrebbe, quindi, potuto effettuare la missione di cui sopra; conseguentemente procedendosi all’annullamento della missione sulla base dell’art. 75 del DPR 415/2000, in ragione della non veridicità della dichiarazione resa dall’interessato al momento dell’accettazione dell’incarico (in cui lo stesso affermava di non risiedere in Egitto).

Questi i motivi di ricorso:

1) Vizio del provvedimento impugnato per eccesso di potere ravvisabile nel presupposto erroneo, nel travisamento dei fatti e nell’errata motivazione.

L’Amministrazione ha annullato la breve missione svolta dal signor A. dal 24 maggio 2009 al 24 luglio 2009 sull’errato presupposto che lo stesso nel periodo della missione all’estero risultasse residente in Egitto e non nel Comune di Bomarzo (VT), come dichiarato nella lettera di accettazione dell’incarico.

Diversamente da quanto sostenuto dall’Autorità ministeriale, nel periodo anzidetto il ricorrente, come dallo stesso dichiarato, era già rimpatriato in Italia, alla stregua di quanto evidenziato dal documento di rimpatrio rilasciato dall’Ambasciata e dal certificato di residenza storico rilasciato dall’Ambasciata italiana de Il Cairo in data 7 luglio 2010.

Conseguentemente, il ricorrente avrebbe attestato il vero affermando di essere residente in Italia.

L’iscrizione del ricorrente, all’epoca della missione, nell’A.I.R.E. del Comune di Bomarzo e la residenza dello stesso in Egitto sarebbero conseguenza di un mero disguido avvenuto tra l’Ambasciata d’Italia de Il Cairo, il Comune di Bomarzo, l’A.l.R.E. e lo stesso sig. A..

In ogni caso, il divieto di svolgere missioni nel luogo di residenza non sarebbe previsto da alcuna norma, né tantomeno indicato nella lettera di incarico.

2) Vizio del provvedimento impugnato per violazione di legge come erronea interpretazione dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000.

Nel rammentare come l’Amministrazione abbia disposto l’annullamento della missione all’estero svolta dal ricorrente sulla base della presunta non veridicità della dichiarazione dal medesimo resa in sede di accettazione dell’incarico, sottolinea il sig. A. come l’epigrafato disposto di legge non trovi applicazione relativamente alla fattispecie in esame, atteso che la somma ricevuta non è un mero "beneficio" economico, ma rappresenta la controprestazione di un’attività lavorativa.

Conclude parte ricorrente insistendo per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle censure dedotte dalla parte ricorrente, conclusivamente insistendo per la reiezione del gravame.

La domanda di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, dalla parte ricorrente proposta in via incidentale, è stata dalla Sezione accolta con ordinanza n. 5163, pronunziata nella Camera di Consiglio del 1° dicembre 2010.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza dell’11 maggio 2011.
Motivi della decisione

1. Va preliminarmente osservato, ad integrazione di quanto riportato in narrativa, che l’avversata determinazione della Direzione Generale per la Cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari Esteri in data 16 luglio 2010 – con la quale è stata annullata la missione svolta dal ricorrente in Egitto dal 24 maggio al 24 luglio 2009 – ha tratto spunto da una verifica, esperita dall’Amministrazione procedente ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, in ordine alla veridicità di quanto dal sig. A. dichiarato circa la propria residenza in Italia, in Bomarzo (VT), via della Rupe n. 8.

In esito agli accertamenti esperiti, l’interessato è risultato iscritto all’A.I.R.E. del Comune di Bomarzo dal 25 maggio 2005, con residenza in Egitto fino al 26 ottobre 2009.

Sulla base degli elementi come sopra acquisiti, l’Amministrazione escludeva che l’interessato potesse essere destinatario dell’attribuito trattamento di missione all’estero, in quanto residente nel luogo in cui la missione stessa è stata svolta.

Va ulteriormente soggiunto che, fermo l’obbligo, per le amministrazioni procedenti, di "effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47" (art. 71, comma 1, del D.P.R. 445/2000), il successivo art. 76 dispone che, "qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera".

Sulla base dell’illustrato disposto di legge, l’Autorità ministeriale ha disposto l’annullamento della missione, la revoca dai connessi benefici ed il recupero delle somme erogate in favore del ricorrente.

2. A confutazione di quanto come sopra affermato dall’Amministrazione, il sig. A. ha prodotto un certificato di residenza storico, rilasciato dall’Ambasciata d’Italia al Cairo in data 20 luglio 2010, nel quale viene attestato che l’interessato ha risieduto nella circoscrizione consolare di pertinenza del predetto Ufficio dal 16 marzo 2004 al 29 giugno 2008.

Il rilievo obiettivo assunto da tale risultanza documentale non viene confutato dalla difesa dell’Amministrazione intimata: la quale (si confronti, in proposito, la memoria depositata in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato in data 27 novembre 2010) ha, piuttosto, osservato che – secondo quanto prescritto dall’art. 2 della legge anagrafica – l’iscrizione all’anagrafe del Comune di abituale residenza postula una (presupposta e) corrispondente dichiarazione dell’interessato, in difetto della quale in capo all’ufficiale d’anagrafe non incombe alcun obbligo di procedere d’ufficio al mutamento di residenza.

Argomenta, per l’effetto, la difesa erariale che la residenza all’estero del sig. A., in assenza di alcuna dichiarazione dallo stesso resa al fine della (re)iscrizione nei registri dei cittadini residenti nel Comune di Bomarzo, sia rimasta fissata nell’A.I.R.E. anche successivamente al rientro in Patria dell’interessato: per l’effetto ribadendo, sul presupposto della non veridicità della dichiarazione dall’interessato resa all’atto dell’accettazione della missione in Egitto, la piena legittimità del provvedimento avversato.

3. La correttezza del percorso argomentativo come sopra esplicitato dall’Avvocatura di Stato non consente al Collegio di pervenire alla condivisione delle conclusioni dalla stessa difesa rese a confutazione della fondatezza del mezzo di tutela all’esame.

La revoca del provvedimento di invio in missione – e la conseguente decadenza dal connesso trattamento economico, con accessivo recupero delle somme a tale titolo riconosciute – trova, infatti, esclusivo fondamento nella circostanza che il ricorrente, all’epoca dello svolgimento della missione stessa (24 maggio – 24 luglio 2009) fosse residente in Egitto.

Tale presupposto risulta, documentalmente, smentito da quanto attestato dalla competente Ambasciata: la quale, come si è avuto modo di constatare, ha dichiarato che il sig. A., da epoca (29 giugno 2008) ben anteriore all’inizio della missione, non risiedeva più nel Paese nordafricano.

Se, come pure condivisibilmente sostenuto dall’Amministrazione, il presupposto essenziale per l’invio in missione (e per la fruizione del connesso trattamento) è rappresentato dalla non residenza dell’interessato nel luogo nel quale la missione stessa è destinata a svolgersi, deve allora ritenersi – sulla base della concludente documentazione sopra citata – che tale elemento fosse positivamente sussistente in capo al sig. A.: dovendosi valorizzare, in ragione della ratio della sottesa disciplina, il carattere sostanziale assunto dalla non coincidenza del luogo di residenza rispetto al luogo di svolgimento dell’incarico di che trattasi.

Dal momento che, all’epoca dello svolgimento della missione di che trattasi, il sig. A. non risiedeva più in Egitto, deve conseguentemente ritenersi la titolarità del medesimo al riconoscimento del trattamento di missione previsto per lo svolgimento dell’incarico al medesimo conferito nel predetto Paese: dimostrandosi insussistente, sulla base di quanto sopra posto in luce, il presupposto al riguardo considerato dall’Autorità emanante (residenza dell’interessato nel luogo di svolgimento della missione).

4. Né la mancata domanda, ad opera del ricorrente, di (re)iscrizione nel registro della popolazione residente nel Comune di Bomarzo (con corrispondente cancellazione dell’interessato dall’A.I.R.E. – Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero), può ritenersi, ex se riguardata, elemento preclusivo ai fini della titolarità alla fruizione del trattamento di missione: al riguardo dovendosi ribadire l’assorbente considerazione che l’Amministrazione avrebbe dovuto riservare alla verifica circa l’effettiva residenza del sig. A. in Egitto (come si è avuto modo di appurare, esclusa, all’epoca di svolgimento della missione stessa, sulla base di quanto attestato dall’Ambasciata d’Italia de Il Cairo).

Quanto sopra osservato non esclude ex se, con ogni evidenza, il carattere di non veridicità della dichiarazione resa dal ricorrente all’atto dell’accettazione dell’incarico al medesimo conferito (residenza in Italia), atteso che – come pure rilevato – l’iscrizione nei registri della popolazione residente postula la presenza di una necessaria dichiarazione che non risulta essere stata dal sig. A. anteriormente resa.

Tale circostanza, tuttavia, non infirma l’obiettiva consistenza assunta dalla esclusa immanenza della residenza dell’interessato in Egitto al momento dell’invio in missione: ben potendo, tuttavia, rilevare a diversi fini, alla luce di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 ("Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia").

Se, conseguentemente, deve rimettersi alla competente Amministrazione degli Affari Esteri la valutazione in ordine alla eventuale sussistenza di elementi suscettibili di sottoporre al vaglio della competente Autorità giudiziaria la verifica in ordine al carattere mendace della dichiarazione resa dal ricorrente, va conclusivamente ribadito come, in ragione di quanto sopra esposto, l’avversata determinazione risulti emanata sulla base di un erroneo presupposto in fatto (residenza in Egitto del sig. A. all’epoca della missione): in tali limiti – e con inevitabile assorbimento dei rimanenti profili di censura – imponendosi l’accoglimento del gravame, con riveniente annullamento dell’atto avversato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, in tali limiti annulla l’impugnato provvedimento emesso dal Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, in data 16 luglio 2010 n. 2010/128/001932/2.

Condanna il Ministero degli Affari Esteri, nella persona del Ministro p.t., al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente sig. A.A. per complessivi Euro 1.500,00 (euro mille e cinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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