Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-02-2011) 20-05-2011, n. 20260

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 10.3.2010 il GIP. presso il Tribunale di Sassari disponeva ai sensi dell’art. 444 c.p.p. nei confronti di C.P. G., imputato del reato di cui all’art. 612 cpv. c.p. (per aver minacciato un ingiusto danno a B.S., con uso di un coltello, come indicato in rubrica, e della contravvenzione di cui alla L. n. 110 del 1975, all’art. 4, commi 2 e 3) -l’applicazione della pena concordata tra le Parti in giorni quindici di reclusione per il primo reato e giorni venti di arresto ed Euro 100,00 di ammenda per la contravvenzione.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il P.G. presso la Corte di Appello di Sassari, deducendo la violazione di legge, con riferimento alla mancata applicazione della confisca prevista dall’art. 240 c.p., ai sensi dell’art. 445 c.p.p..

In base a tale rilievo il Requirente chiedeva l’annullamento della impugnata sentenza, richiamando l’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B).

Il PG. in sede, con requisitoria in atti, chiedeva l’annullamento senza rinvio della sentenza, limitatamente alla omessa confisca dell’arma in sequestro, e contestuale disposizione di confisca del reperto.
Motivi della decisione

La Corte rileva preliminarmente che l’impugnazione riguarda sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., pronunziata a carico di imputato successivamente deceduto, secondo certificazione acquisita dal Comune competente. Tanto premesso, e considerato che il ricorso riguarda la omessa disposizione di confisca dell’arma in sequestro, si osserva che – tenuto conto del giudicato intervenuto in relazione alla applicazione della pena -le deduzioni del PG ricorrente non si ritengono dotate di fondamento.

Invero va evidenziato che, nel caso di specie, non ricorrono le condizioni evidenziate dal Requirente per affermare che nella sentenza di patteggiamento dovesse essere disposta la confisca del coltello in sequestro, in ossequio al disposto dell’art. 240 c.p., comma 2, e della L. n. 110 del 1975, art. 4 nonchè della L. n. 152 del 1975, art. 6 e art. 445 c.p.p..

Sul punto deve infatti essere richiamato l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte secondo il quale per disporre la confisca deve esistere una relazione tra il soggetto nei cui confronti viene disposta tale misura e l’oggetto sequestrato, la cui restituzione costituirebbe reato: v. sentenza Sez. 4^ – del 4 maggio 1996, n. 4601, Cannone – RV204662 – "Con la sentenza di applicazione della pena va ordinata la confisca delle cose, nella specie chiavi, sequestrate all’imputato per il reato di cui all’art. 707 c.p.. Ed infatti la criminosità e la pericolosità della cosa, che ne impongano la confisca ex art. 240 c.p., comma 2, non costituiscono un carattere della cosa in sè ma derivano dalla relazione tra questa e il soggetto. Essa pertanto, quand’anche non possa in sè definirsi intrinsecamente criminosa, deve essere confiscata tutte le volte che la sua detenzione da parte dell’agente, al quale dovrebbe essere restituita, costituisce reato". V. altresì Cass. Sez. 3^, sentenza del 6-12-1994, n. 2942, Soriente, per la quale "Non può essere confiscato, in seguito a sentenza emessa ex art. 444 c.p.p., un fucile da caccia per contravvenzioni attinenti alla L. 11 febbraio 1992, n. 157….Infatti, il fucile da caccia non può essere considerato una cosa intrinsecamente criminosa .. ". Orbene, dato che nella specie si tratta di cosa non intrinsecamente criminosa, (trattandosi di un coltello da cucina) che come tale non rientra nell’ambito di quelle armi o strumenti idonei all’offesa per i quali è prevista la confisca obbligatoria, e non potendo ritenersi dimostrata l’appartenenza di tale oggetto all’imputato la Corte ritiene carenti i presupposti che evidenziano l’obbligatorietà della menzionata misura di sicurezza.

Pertanto il ricorso proposto dal PG presso la Corte di Appello di Sassari deve ritenersi privo di fondamento.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Rigetta il ricorso.

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