T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 23-05-2011, n. 4556 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Censura parte ricorrente l’avversato atto deliberativo sulla base delle seguenti doglianze:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della legge 1150/1942. Eccesso di potere per errore sui presupposti e per difetto di motivazione;

2) Carenza di pubblico interesse. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta e per manifesta ingiustizia. Sviamento;

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 53 della legge 142/1990. Ulteriore eccesso di potere per difetto di motivazione;

4) Ulteriore violazione e falsa applicazione di legge sotto altro profilo. Eccesso di potere per errore sui presupposti.

Conclude parte ricorrente insistendo per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle censure dedotte dalla parte ricorrente, conclusivamente insistendo per la reiezione del gravame.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza dell’11 maggio 2011.
Motivi della decisione

Parte ricorrente, con dichiarazione depositata in giudizio il 14 gennaio 2011, ha sollecitato la declaratoria di improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, in ragione dell’avvenuto esproprio definitivo dell’area e della conseguenziale pendenza di un contenzioso, dinanzi alla Corte di Cassazione, fra l’odierna ricorrente e Roma Capitale per la determinazione dell’indennità di esproprio.

Esclude il Collegio di poter aderire alla richiesta come sopra formulata, atteso che l’art. 34, comma 5, c.p.a. consente all’adito giudice amministrativa di dichiarare la cessazione della materia del contendere "qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta".

Escluso che le sopravvenienze provvedimentali e processuali evidenziate dalla ricorrente consentano di apprezzare l’integrale soddisfacimento della pretesa sostanziale dalla parte dedotta in giudizio, non può nondimeno esimersi il Collegio dall’apprezzare il carattere univocamente abdicativo ricongiungibile alla dichiarazione di cui sopra: per l’effetto imponendosi la declaratoria di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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