Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-02-2011) 20-05-2011, n. 20259

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 6-5-09 il Giudice monocratico del Tribunale di Bologna applicava su richiesta concorde delle parti -ai sensi dell’art. 444 c.p.p. – nei confronti di N.M. H. P. -imputate dei delitti di cui agli artt. 110, 594, 624 c.p. – all’art. 625 c.p., nn. 2, 4 e 5 – la pena determinata per la N., previa concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, ritenuta equivalente alle aggravanti, in mesi otto di reclusione e multa di Euro 100,00=; per la H., la pena di mesi sei di reclusione ed Euro 80,00 di multa, previo riconoscimento della diminuente di cui all’art. 114 c.p. e delle attenuanti generiche,ritenute prevalenti sulle aggravanti. Avverso tale sentenza proponevano distinti ricorsi i difensori delle imputate.

Nell’interesse di N.M., la difesa censurava la sentenza impugnata per illogicità e contraddittorietà della motivazione, evidenziando che il Giudice aveva ritenuto ininfluente ai fini dell’accertamento del fatto la contraddittorietà delle dichiarazioni della persona offesa,e che la sentenza non aveva dato conto delle ragioni di tale valutazione, mentre era incerta la situazione descritta, non essendo specificato dalla persona offesa (alla quale era stata sottratta, secondo l’accusa, una banconota da Euro 50,00 come detta somma fosse custodita).

In tal senso la ricorrente riteneva illogica la decisione, e sosteneva che il Giudice avrebbe dovuto pronunziare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p..

2- Nell’interesse di H.P., la difesa deduceva la inosservanza della legge penale ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B), e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, evidenziando che all’imputata non era stata concessa, nella determinazione della pena l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, che risultava applicata per la coimputata N..

La difesa,menzionando giurisprudenza di legittimità rilevava che detta attenuante ha natura oggettiva,e come tale doveva ritenersi applicabile nei riguardi di entrambe le imputate del medesimo reato.

In tal senso chiedeva pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.

-Il PG. con requisitoria ,formula richiesta di rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

I ricorsi devono ritenersi inammissibili.

Quanto alle censure formulate nell’interesse di N.M. attinenti alla mancata pronunzia di proscioglimento dell’imputataci sensi dell’art. 129 c.p.p., è da considerare che secondo giurisprudenza "Nella sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., comma 2, la valutazione eseguita ai sensi dell’art. 129 stesso codice ne è necessario presupposto, ma non imponete negativamente risolta,un onere motivazionale sul punto, essendo a tal fine sufficiente la semplice enunciazione, anche implicita, dell’avvenuto esame delle risultanze acquisite e dell’insussistenza di elementi idonei a un proscioglimento con formula liberatoria" (v. in tal senso Cass. Sez. 1^ sentenza n. 7249 del 14.2.1998). RV-209612.

Orbene, nella specie si osserva che la sentenza richiama le risultanze del verbale di arresto, nonchè sommarie informazioni testimoniali raccolte dalla polizia. Inoltre rende conto delle modalità dell’operazione di p.g., durante la quale la persona offesa era stata in grado di consentire l’individuazione delle persone che avevano commesso il fatto, mentre le imputate avevano ammesso sostanzialmente di essere autrici della condotta contestata(secondo la motivazione resa dal Giudice in riferimento alla assenza dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p..

Dunque si rivelano manifestamente infondate le censure della ricorrente.

Peraltro restano inammissibili le argomentazioni con le quali si deduce la illogicità della motivazione per la ritenuta ininfluenza delle incertezze della persona offesa nella descrizione del fatto, avendo la sentenza di cui all’art. 444 c.p.p. il presupposto della richiesta di parte, ed essendo stata evidenziata dal giudice la ammissione resa dall’imputata.

2- Quanto al secondo ricorso,proposto nell’interesse di H. P., si rileva che la questione inerente all’applicabilità dell’art. 62 c.p., n. 4 resta improponibile,avendo il Giudice recepito l’accordo tra le parti, che non può essere posto in discussione, nei termini formali, se non per errore di diritto. v. in CPP Tribuna del 2010 a fl. 1423 giurisprudenza – Cass. Sez. 6^ – 11 dicembre 1998, n. 3429, PM in proc. Gasparini-RV 212679- per la motivazione della sentenza ex art. 444 c.p.p. e immutabilità del negozio giuridico intervenuto tra le parti recepito nella sentenza.

Conseguentemente la Corte deve dichiarare l’inammissibilità dei ricorsi e a tale pronunzia consegue la condanna di ciascuna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali, oltre che al versamento di una somma in favore della cassa delle Ammende, che si determina in Euro 1.500,00.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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