Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent.n. 371/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Angelo De Zotti Presidente

Elvio Antonelli Consigliere, relatore

Marina Perrelli Referendario

ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso n. 185/2009, proposto da Brighenti Daniele, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Guarnati, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Daniele Marchiori, in Venezia Mestre, Via Monte S. Michele n. 39;

CONTRO

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;

per l’annullamento

della riduzione di punti operata in danno al ricorrente conseguentemente ai fatti del 11.05.2007 (venti punti) conosciuta dal ricorrente il 27.10.2008;

del provvedimento n. 14882 emesso in data 13.10.2008 dall’Ufficio Provinciale di Verona, Direzione Generale per la Motorizzazione, con il quale viene disposta la revisione tecnica della patente di guida in uso al ricorrente;

del provvedimento in data 18.11.2008 n. 16969/B78/MR dell’Ufficio della Motorizzazione Civile di Verona con il quale è stata disposta la revoca della patente di guida n. VR 5411350N di cat. B rilasciata al ricorrente il 26.09.2007 dalla Prefettura di Verona;

dell’esito degli accertamenti di revisione della patente di cui alla nota n. 067225 del 04.11.2008 della Motorizzazione Civile di Verona;

della comunicazione dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida datata 16.05.2008;

Visto il ricorso, notificato il 31 dicembre 2008 e depositato presso la Segreteria il 21 gennaio 2009, con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dei Trasporti;

visti gli atti tutti di causa;

uditi all’udienza camerale dell’11 febbraio 2009 (relatore il Consigliere Elvio Antonelli), l’avv. Guarnati per la parte ricorrente e l’avv. dello Stato Cerillo per la P.A.;

considerato

che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alle parti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;

che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini come di seguito esposti:

che il ricorso deve ritenersi fondato con riferimento al 1° motivo e cioè alla detotta violazione dell’art. 126 bis del codice della strada, sotto il profilo che, ai fini della decurtazione dei punti sulla patente diviene presupposto necessario la definitività della sentenza penale di condanna;

che l’illegittimità della citata decurtazione inficia anche i conseguenti atti con i quali è stata disposta la revisione della patente e la sua revoca;

che tutti gli atti impugnati devono pertanto essere annullati;

le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il Ministero alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, liquidandole in €1000,00, oltre i.v.a. e c.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 11 febbraio 2009.

Il Presidente l’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Terza Sezione

T.A.R. per il Veneto – III Sezione n.r.g. 185/09

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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