Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-02-2011) 20-05-2011, n. 20258

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 27-4-2010 la Corte di Appello di Ancona confermava nei confronti di D.G.R. la sentenza emessa dal Tribunale di Macerata in data 15-2-2007,con la quale l’imputata era stata condannata,a seguito di rito abbreviato,per reato di cui all’art. 624 bis c.p. – all’art. 625 c.p., n. 2 e all’art. 61, n. 5, alla pena di anni uno di reclusione e multa di Euro 900,00= (fatto accertato in data 28.8.2003, avendo sottratto la somma di Euro 900,00 in danno di V.G., dopo essersi introdotta nell’abitazione di costui con l’inganno, come contestato in rubrica, con aggravanti di avere agito con mezzo fraudolento e approfittando delle condizioni di minorata difesa della vittima, persona in età avanzata).

Nella specie la sentenza dava atto della avvenuta identificazione della imputata,che la persona offesa aveva riconosciuto.

Inoltre,si era esclusa la derubricazione del titolo di reato in quello di truffa, evidenziando le modalità dell’impossessamento della somma sottratta. -Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo la carenza ed illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., nonchè l’inosservanza dell’art. 640 c.p., ritenendo applicabile tale fattispecie per la condotta realizzata dall’imputata che si era presentata come impiegata dell’ufficio postale, ed avendo lo stesso V. consegnato alla medesima la somma della quale la donna si era appropriata.

A sostegno della tesi difensiva veniva menzionata sentenza di questa Corte (Sez. 4^, del 18-11-2008 n. 47394, sulla distinzione tra le due fattispecie delittuose). Infine la ricorrente rilevava la carenza ed illogicità della motivazione, per inosservanza degli artt. 213-214 c.p.p., censurando la valutazione di attendibilità del riconoscimento, che nella specie, non si riteneva essere dotato di certezza. Per tali motivi si chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

La Corte rileva che il ricorso risulta privo di fondamento.

In ordine al primo motivo si osserva che la sentenza impugnata è dotata di adeguata ed esauriente motivazione sui presupposti che integrano il delitto di furto aggravato, come contestato all’odierna ricorrente.

Risulta infatti corretta la qualificazione giuridica della condotta criminosa, atteso che l’impossessamento della res furtiva risulta avvenuto a seguito di vera e propria sottrazione, come descritto in sentenza, dopo che il legittimo proprietario aveva solo affidato la somma all’imputata per farle verificare le banconote.

D’altra parte risulta correttamente affermata la configurabilità della aggravante prevista dall’art. 625 c.p., n. 2 e dall’art. 61 c.p., n. 5, avendo la donna agito con mezzo fraudolento, e con l’aggravante di avere approfittato della minorata difesa della vittima.

Le argomentazioni svolte nel primo motivo di ricorso si devono dunque ritenere prive di fondamento, sia perchè risulta correttamente effettuata la qualificazione giuridica dell’azione delittuosa, sia per la coerenza e logicità della motivazione in riferimento agli elementi di prova della penale responsabilità dell’imputata.

Ugualmente prive di fondamento risultano le censure relative alla violazione degli artt. 213 e 214 c.p.p. ed alla inattendibilità della ricognizione effettuata dalla persona offesa a carico dell’imputata.

Invero, secondo giurisprudenza sub art. 213 c.p.p., "In tema di svolgimento della ricognizione personale, non è causa di nullità o di inutilizzabilità dell’atto l’osservanza delle formalità previste dagli artt. 213 e 214 c.p.p. al fine di assicurare la partecipazione di persone il più possibile somiglianti a quella sottoposta a ricognizione. Sez. 6^, 29 novembre 2008,n.44595, Piazza-RV241655-.

D’altra parte,per il rito abbreviato,deve ritenersi pienamente utilizzabile dal Giudice, data la peculiarità del rito che implica una accettazione della utilizzabilità degli atti processuali nel loro insieme, e in base al principio del libero convincimento del Giudice di merito, la individuazione fotografica dell’imputata, e la ricognizione avvenuta nel corso dell’incidente probatorio.

V. sub art. 438 CPP sentenza SS.UU. 30-6-2000, n. 16, Tammaro, sulla valutazione degli elementi di prova nel rito abbreviato.

Pertanto il ricorso deve essere rigettato.

La ricorrente va condannata come per legge al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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