Cass. civ. Sez. II, Sent., 23-09-2011, n. 19486

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’avv. V.F., premesso di aver patrocinato, su incarico del Curatore del Fallimento della cooperativa Azzurra Prima, dichiarato presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 29 cause di revocatoria, poi conclusesi transattivamente, il 30/04/2004 aveva presentato una prima istanza per il riconoscimento delle proprie spettanze in relazione a 19 cause, che erano state liquidate dal Tribunale fallimentare, con provvedimento del 6/04/2004, in maniera che aveva giudicato illegittima – avendo ritenuto applicabile l’art. 5, nn. 1 e 4 della tariffa professionale relativo alla difesa di più parti in unica causa; l’impugnazione proposta contro tale provvedimento, il 25/11/2004, era stata dichiarata inammissibile dalla Corte di Appello di Napoli – rinvenendosi la competenza della Corte di Cassazione; a seguito di ciò il V. aveva sottoposto al giudice delegato altre tre istanze – il 14/9 il 19/9 ed il 19/11/2005 – dirette ad ottenere, oltre alla liquidazione delle proprie spettanze per gli altri 10 giudizi, anche la modifica del provvedimento del 6/04/2004, à sensi dell’art. 742 c.p.c.; il giudice delegato aveva respinto tale ultima istanza con provvedimento del 28/02/2006, comunicato il 9/03/2006; avendo adito il Tribunale fallimentare L. Fall., ex art. 26, per la revoca degli adottati provvedimenti e per il riconoscimento degli ulteriori onorari e diritti come illustrati nell’istanza del 14/09/2005 – il reclamo era stato respinto con provvedimento del 18/07/2006, avendo il Tribunale rilevato che, quanto ai primi 19 giudizi, era precluso ogni ulteriore esame a seguito della declaratoria di inammissibilità dell’appello e la mancanza di ogni diversa iniziativa impugnatoria da parte del V. – così che l’istanza di "riliquidazione" avrebbe concretizzato un’inammissibile superamento della ridetta preclusione processuale-; quanto agli ulteriori 10, perchè comunque vi sarebbe stata una, sia pur parziale, nuova liquidazione al fine di adeguare la precedente a quanto riconosciuto a diverso legale, sempre nell’ambito di analogo contenzioso fallimentare.

Contro tale decisione il V. ha proposto ricorso per cassazione à sensi dell’art. 111 Cost. affidandolo a tre motivi; si è costituito il Fallimento, resistendo con controricorso, illustrato da memoria.
Motivi della decisione

1 – Il ricorrente struttura le proprie doglianze con riferimento generico alla violazione delle disposizioni di legge richiamate nella narrativa di fatto del ricorso – sostanzialmente riproponendo la tesi della non applicabilità dell’art. 5, comma 4 della tariffa approvata con D.M. n. 585 del 1994 e dell’analoga disposizione contenuta nel D.M. n. 127 del 2004, art. 5; si duole altresì della insufficiente motivazione adottata dal Tribunale.

2 – In particolare con il primo motivo censura l’affermazione, contenuta nella decisione sul reclamo, dell’immodificabilità del primo provvedimento sulla liquidazione a seguito dell’inammissibilità dell’appello proposto contro il medesimo: in contrario osserva che tale effetto di consumazione non avrebbe potuto essere attribuito alla statuizione della Corte di Appello essendo la stessa limitata alla declinatoria della competenza, lasciando dunque libero esso impugnante di richiedere un riesame del medesimo provvedimento ex art. 742 c.p.c.; con il secondo motivo si duole della mancata valutazione della inapplicabilità alle ulteriori 10 cause – quella per intendersi non coperte dal giudicato-dei disposto dell’art. 5 della citata tariffa; con il terzo motivo, censura la riduzione dei diritti procuratori.

3 – Il ricorso è inammissibile in quanto, essendo diretto alla cassazione di un provvedimento pronunziato dopo il 2/03/2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 che ha introdotto l’art. 360 bis c.p.c., manca della formulazione dei quesiti di diritto; del pari difetta – in relazione al pur dedotto difetto di motivazione – dell’indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa – o meramente apparente – essendosi il ricorrente limitato ad esprimere il proprio dissenso rispetto al diniego di riliquidazione, comunque congruamente motivato dal Tribunale in sede di reclamo.

4 – Le spese seguono la soccombenza come indicato in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre IVA, CAP e spese generali come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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