Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-02-2011) 20-05-2011, n. 20257

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 17.12.2009 il Giudice di Pace di Paola dichiarava non doversi procedere nei confronti di V.F. per i reati ascrittigli ai sensi dell’art. 81 cpv. – degli artt. 582, 594, 635 c.p. (commessi ai danni di B.L. in data (OMISSIS)) perchè estinti per prescrizione.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, rilevando la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 129 c.p.p..

A riguardo evidenziava che il Giudice non aveva motivato in relazione alle condizioni per il proscioglimento dell’imputato, come previsto dall’art. 129 c.p.p..

Inoltre censurava la sentenza per aver ritenuto la responsabilità del V., mentre il ricorrente rilevava l’inattendibilità della persona offesa,che aveva reso in sede dibattimentale una versione dei fatti ridimensionata rispetto a quella originariamente illustrata in denunzia.

Sul punto la difesa richiamava altre risultanze, rilevando che le dichiarazioni della parte lesa non erano conformi a quanto era stato riferito dai testi -i quali avevano escluso di aver notato un contatto tra l’imputato e la persona offesa,e avevano escluso che il predetto V. avesse pronunziato espressioni ingiuriose, o che avesse commesso il danneggiamento contestato.

D’altra parte si rilevava che le dichiarazioni della persona offesa non potevano ritenersi avvalorate dal referto, che indicava una lieve contusione addominale.

Alla stregua di tali elementi la difesa rilevava che il Giudice avrebbe dovuto assolvere l’imputato per insussistenza dei fatti contestati per non aver commesso i fatti.

A sostegno del ricorso menzionava giurisprudenza di questa Corte, inerente alla valutazione delle deposizioni di parte lesa, che necessita di particolare rigore.
Motivi della decisione

La Corte rileva che il ricorso risulta privo di fondamento.

Invero le deduzioni del ricorrente attengono alla pretesa insussistenza degli elementi costitutivi dei reati, e della responsabilità dell’imputato, onde la sentenza viene censurata in relazione al difetto di motivazione inerente ai presupposti che consentono di pronunziare – ai sensi dell’art. 129 c.p.p.- il proscioglimento dell’imputato, restando pertanto esclusa l’applicazione della causa estintiva del reato. Orbene deve rilevarsi al riguardo che, alla stregua dell’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte – v. SS.UU., sentenza del 15 settembre 2009, n. 35490.

"In presenza di una causa di estinzione del reato il Giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 c.p.p., comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il Giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione",ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento.

Nei motivi di impugnazione,tuttavia, non risultano specificate le risultanze idonee a dimostrare l’esistenza di elementi rivelatori della insussistenza dei fatti, della loro rilevanza penale, o della estraneità dell’imputato, desunti in modo incontrovertibile dagli atti, per i quali il Giudice avrebbe dovuto applicare l’art. 129 c.p.p.. Diversamente deve ritenersi che la sentenza, con il richiamo alle fonti di prova, abbia sia pure in modo sintetico escluso la sussistenza dei presupposti di proscioglimento. Va menzionata al riguardo sentenza di questa corte (Sez. 1^ del 7.7.1998-RV211764-per cui "L’obbligo del giudice di assolvere per motivi di merito l’imputato ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 2, presuppone che gli elementi rivelatori della insussistenza del fatto,della sua rilevanza penale o dell’estraneità dell’imputato risultino dagli atti,nella loro complessità, in modo incontrovertibile e richiede pertanto la cognitio piena degli atti stessi…" Alla stregua di tali rilievi la Corte ritiene che il ricorso sia privo di fondamento, onde ne deve pronunziare il rigetto, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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