T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 23-05-2011, n. 4552 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Con il ricorso in epigrafe l’istante impugna il provvedimento n. 7778 in data 11 marzo 1994, con il quale la commissione esaminatrice per l’esame speciale di Stato ex art. 33 della legge n. 56 del 1989 di accesso alla professione di psicologo ne ha disposto l’esclusione dalla procedura, ritenendo la domanda e la relativa documentazione carenti in ordine all’indicazione dell’attività svolta.

Vengono dedotti i seguenti motivi di gravame:

– Violazione di legge. Errata e falsa applicazione degli artt. 33, lett. b), e 1 della legge n. 56 del 1989. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Falsità ed erroneità della motivazione e dei presupposti.

Il provvedimento impugnato è erroneo in quanto dagli atti prodotti unitamente alla domanda sono state in realtà regolarmente documentate l’attività di cultore della materia svolta dalla ricorrente dall’anno accademico 1986/87 a quello 1988/89 presso la cattedra di psicologia dinamica della I Università di Roma La Sapienza, nonché la partecipazione dal 1997 al 1990 al progetto di ricerca sul tema "Analisi e valutazione della consultazione breve in adolescenza" presso il Dipartimento di psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione della medesima Università. Trattasi di attività che rientrano entrambe nelle ipotesi di cui all’art. 33, lett. b) e 1 della legge n. 56 del 1989, legittimanti l’abilitazione in esame.

Né vale l’obiezione della commissione, secondo cui sarebbe mancata la specificazione dei compiti svolti come cultore della materia, poiché il contenuto degli stessi, fissato anche normativamente, è ben noto e, ad ogni modo, ove sussistessero perplessità, avrebbe dovuto esser compiuta una idonea istruttoria sul punto.

Del pari erroneamente è stata contestata dalla commissione la mancanza della data relativa all’attività di ricerca. Essa infatti risulta dall’autentica della firma dei professori titolari e, comunque, trattasi di un difetto implicante mera imperfezione dell’attestazione.

Quanto poi al contenuto dell’attività, esso corrisponde ex se esattamente a quanto determinato dall’art. 1 della legge n. 56 cit. quale oggetto peculiare della professione di psicologo.

La ricorrente ha quindi concluso per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento impugnato, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla spese del giudizio.

Per il Ministero della Giustizia si è costituita l’Avvocatura Generale dello Stato, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Nella Camera di Consiglio del 22 giugno 1994 la domanda cautelare è stata accolta.

Alla udienza del 20 aprile 2011 la causa è stata ritenuta in decisione, previa indicazione, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., della questione, rilevabile d’ufficio, circa l’individuazione della giurisdizione competente a pronunciarsi sulla controversia.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.

Al riguardo va ricordato che la giurisprudenza ha seguito in passato una linea contrastante, per attestarsi poi recentemente nel senso di riconoscere la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie, quale quella in esame, attinenti alla partecipazione alla sessione speciale di esame di Stato per titoli prevista dall’art. 33 della legge 18 febbraio 1989, n. 56.

Più precisamente, secondo l’indirizzo più risalente nel tempo, la Corte di Cassazione ha affermato valere la giurisdizione del giudice ordinario per avere la procedura ex art. 33 cit. ad oggetto il mero riscontro di requisiti legislativamente predeterminati in toto, con margini di discrezionalità puramente tecnica e non amministrativa, di modo che le posizioni soggettive degli aspiranti hanno natura e consistenza di diritti soggettivi (Cass., sez. un., 1° luglio 1997, n. 5850; 25 maggio 1995, n. 5803; 2 maggio 1994, n. 4182; 15 luglio 1993, n. 7839; 7 dicembre 1992, n. 12966 e 12982; 21 gennaio 1992, n. 582; 23 dicembre 1991, n. 13866; 20 marzo 1991, n. 2994).

A tale indirizzo si è contrapposto quello del Consiglio di Stato con le decisioni della Sez. IV, 12 novembre 1996, n. 1215 e 19 marzo 1996, n. 342, confermato dall’Adunanza plenaria con decisione 5 luglio 1999, n. 18, la quale ha sottolineato che, sebbene l’art. 33 cit. demandi all’amministrazione attività di carattere vincolato circa la rilevazione dei requisiti di ammissione al concorso per titoli, ciò esso fa, alla luce dell’art. 33, comma quinto, della Costituzione, non nell’interesse dei singoli aspiranti ma in funzione di tutela della collettività e dei destinatari delle prestazioni, sì da atteggiarsi come espressione di un potere autoritativo e da ingenerare nei singoli situazioni di interesse legittimo e non già di diritto soggettivo. Talché per tale via la cognizione delle relative controversie spetta al giudice amministrativo.

Senonché, con sentenza 18 marzo 2004, n. 5502, le Sezioni unite della Cassazione hanno ribadito il loro precedente descritto orientamento ed esso è stato poi successivamente seguito dalla stessa IV Sezione del Consiglio di Stato con le più recenti decisioni 4 febbraio 2008, n. 291; 24 maggio 2007, n. 2650; 5 dicembre 2006, n. 7127; 3 febbraio 2006, n. 481; 30 gennaio 2006, nn. 265 e 273.

In tale situazione il Collegio ritiene di aderire a quest’ultimo ormai condiviso indirizzo interpretativo, onde il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, indicandosi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 cod. proc. amm., il giudice ordinario quale Autorità giudiziaria alla quale spetta la cognizione della controversia.

Le richiamate oscillazioni giurisprudenziali intervenute in materia giustificano la compensazione integrale fra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Indica, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 cod. proc. amm., il giudice ordinario quale Autorità giudiziaria alla quale spetta la cognizione della controversia.

Dispone l’integrale compensazione fra le parti delle spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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