Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-02-2011) 20-05-2011, n. 20255

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 2-2-2010 il Giudice monocratico del Tribunale di Milano dichiarava non doversi procedere nei confronti di J. Z. per il reato ascrittogli ai sensi dell’art. 110 c.p., dell’art. 624 c.p., dell’art. 625 c.p., nn. 4 e 5 e dell’art. 61 c.p., n. 7 (acc. in data (OMISSIS)) per intervenuta prescrizione.

A riguardo il Giudice monocratico aveva osservato che il decreto di citazione risultava emesso in data 9 marzo 2009, e pertanto dovevano ritenersi come decorsi i termini di prescrizione, in assenza di un atto interruttivo.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso il P.G. presso la Corte di Appello di Milano, rilevando l’erronea applicazione dell’art. 157 c.p., per mancata valutazione del termine di prescrizione dovuto alla contestazione della aggravante ad effetto speciale prevista dall’art. 625 c.p. (n. 4 e 5) secondo rubrica.

Pertanto il requirente chiedeva a questa Corte l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

La Corte rileva che le censure formulate dal PG ricorrente per erronea applicazione dell’art. 157 c.p., comma 2, si rivelano dotate di fondamento. Invero, per il delitto di furto aggravato, come contestato secondo gli artt. 110 – 624 c.p., art. 625 c.p., nn. 4 e 5 e art. 61 c.p., n. 2, il termine di prescrizione secondo la vigente disposizione dell’art. 157 c.p., comma 2, applicabile nella specie, essendo stata emessa la sentenza di primo grado in epoca successiva all’entrata in vigore della normativa modificata nel 2005, è di anni dieci per i casi indicati dall’art. 625 c.p., comma 2 (v. sub art. 157 comma secondo C.P.), ossia nelle ipotesi di concorso di più circostanze aggravanti.

Pertanto il ricorso risulta fondato e – dato che trattasi di ricorso per saltum -la sentenza deve essere annullata con rinvio al Giudice di secondo grado per il giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Milano per il giudizio di secondo grado.

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