T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 23-05-2011, n. 4551 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Con decreto n. 3596 depositato il 9 marzo 2009, la Corte d’Appello di Roma – sezione equa riparazione, ha condannato il Ministero della Giustizia a corrispondere:

– la somma di Euro 8.500,00 in favore di ciascuno dei quattro odierni ricorrenti, oltre interessi legali dal 9 marzo 2009 fino al soddisfo;

– la somma di Euro 1.500,00 quali spese del procedimento, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori di questi ultimi, avv.ti Silvano Tozzi ed Alessandro Pagano.

A fronte della notificazione dell’anzidetto decreto in forma esecutiva in data 9 ottobre 2009, il Ministero intimato ometteva di provvedere all’adempimento del comando promanante dal titolo giudiziario di cui sopra, assistito da forza di giudicato per effetto dell’omessa impugnazione.

Chiedono pertanto i ricorrenti che, in accoglimento del presente mezzo di tutela, proposto ai sensi dell’art. 112 c.p.a., l’adito giudice amministrativo:

– ordini al Ministero della Giustizia di dare piena ed integrale attuazione al predetto decreto, mediante pagamento delle somme, in esso indicate, in favore dei ricorrenti medesimi;

– disponga, in caso di perdurante inadempimento, che a tanto provveda un commissario ad acta.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell’impugnativa.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla Camera di Consiglio dell’11 maggio 2011.
Motivi della decisione

Constatata la ritualità del gravame e la fondatezza della pretesa con esso fatta valere in giudizio dalla parte ricorrente – atteso che, sulla base delle depositate evidenze documentali, ed in ragione di quanto esposto dall’intimata Amministrazione della Giustizia, il decreto indicato in narrativa non risulta, allo stato, aver ricevuto esecuzione – non può esimersi l’adito giudice amministrativo dal disporre l’accoglimento del mezzo di tutela all’esame.

Dispone per l’effetto la Sezione che il Ministero della Giustizia, nella persona del Ministro p.t., provveda a dare piena ed integrale esecuzione al decreto n. 3596 del 9 marzo 2009, reso dalla Corte d’Appello di Roma – sezione equa riparazione; e, per l’effetto, provveda alla corresponsione dei seguenti importi:

– Euro 8.500,00 per ciascuno dei ricorrenti sigg.ri C.A., C.M., C.P., I.A., oltre interessi legali dal 9 marzo 2009 fino al soddisfo;

– Euro 1.500,00, quali spese del procedimento, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori di questi ultimi, avv.ti Silvano Tozzi ed Alessandro Pagano.

Ove a tanto la suindicata Autorità ministeriale non provveda entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente decisione, i relativi adempimenti verranno posti in essere, nella qualità di Commissario ad acta, dal Direttore Generale p.t. della Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani del Ministero della Giustizia (personalmente o a mezzo di dirigente dal medesimo designato), entro il successivo termine di giorni 60 (sessanta).

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, così dispone:

– ORDINA al Ministero della Giustizia, nella persona del Ministro p.t., di dare piena ed integrale esecuzione al decreto n. 3596 del 9 marzo 2009, reso dalla Corte d’Appello di Roma – sezione equa riparazione, provvedendo alla corresponsione degli importi indicati in motivazione in favore dei soggetti pure ivi indicati;

– DISPONE che, ove l’Amministrazione non ottemperi a quanto sopra indicato entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, a tanto provveda, nella qualità di Commissario ad acta, il Direttore Generale p.t. della Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani del Ministero della Giustizia; al quale, personalmente o a mezzo di dirigente dal medesimo designato, è demandato il compimento degli adempimenti di cui sopra nell’ulteriore termine di giorni 60 (sessanta);

– CONDANNA il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., al pagamento delle spese della presente procedura, per complessivi Euro 1.500,00 (euro mille e cinquecento/00), in favore dei procuratori in giudizio degli odierni ricorrenti, avv.ti Silvano Tozzi ed Alessandro Pagano, a fronte della richiesta da questi ultimi formulata nell’atto introduttivo del giudizio, giusta quanto stabilito dal comma 1 dell’art. 93 c.p.c.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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