T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 23-05-2011, n. 4547

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Confederazione ricorrente, organizzazione che rappresenta, su scala nazionale, le piccole e medie imprese industriali espone tra l’altro che, in virtù della sua capacità rappresentativa, le è stato riconosciuto ininterrottamente dal 1976 ed anche nell’ultima consiliatura, il diritto di designare due membri del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, tra i quattordici spettanti alla categoria delle imprese industriali.

Soggiunge che, in occasione dell’avvio della procedura per il rinnovo del CNEL per il periodo 2010 – 2015, ha inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le proprie designazioni per la nomina di due rappresentanti in seno al Consiglio per la categoria delle imprese industriali, mentre la Presidenza del Consiglio, con nota del 12 marzo 2010, ha formato l’elenco dei rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative senza includere i due rappresentanti designati dalla ricorrente ma inserendo, per la prima volta dall’istituzione del CNEL, quali rappresentanti delle imprese industriali, oltre agli undici tradizionalmente designati da Confindustria ed al membro designato dalla Federazione Italiana Editori Generali, anche due membri designati rispettivamente da CNA e da Confartigianato.

Fa altresì presente di avere reiterato le proprie designazioni con nota del 16 aprile 2010 e di avere proposto ricorso avverso la nota della Presidenza del Consiglio del 12 marzo 2010, ai sensi dell’art. 4 l. 936/1986, lamentando l’inserimento, tra i rappresentanti delle imprese industriali, dei due membri designati da CNA e Confartigianato.

Evidenzia ancora che, con d.P.R. 28 luglio 2010, il ricorso proposto è stato dichiarato inammissibile e che in pari data sono stati nominati i rappresentanti delle categorie produttive in seno al CNEL, tra cui i sigg.ri Cesare Fumagalli e Giovanni Montali designati da CNA e Confartigianato in rappresentanza delle imprese – settore industria.

Di talché, ha proposto il presente ricorso, articolato nei seguenti motivi:

Violazione dei principi in tema di prova documentale; violazione degli artt. 38 e 47 d.P.R. 445/2000. Carenza di motivazione.

L’amministrazione, in sede di ricorso in opposizione, avrebbe ingiustificatamente posto a carico della ricorrente la mancata ricezione delle designazioni, da addebitarsi invece a disfunzione del servizio postale, ed avrebbe anche rifiutato di riconoscere l’ipotesi di errore scusabile, ritenendo tardive le designazioni successivamente operate da Confapi.

Violazione dell’art. 4 l. 936/1987; motivazione contraddittoria e perplessa; disparità di trattamento.

Il termine per la presentazione delle designazioni non avrebbe carattere perentorio, per cui, anche a non volere prendere in considerazione le designazioni di cui alla nota del 29 ottobre 2009, la loro reiterazione con nota ricevuta dall’amministrazione il 16 aprile 2010 sarebbe dovuta essere considerata come ancora tempestiva.

Violazione degli artt. 2, co. 3 e 4, e 4 l. 936/1986.

All’interno dei rappresentanti della categoria delle imprese e, in particolare, delle imprese industriali, cui competono quattordici posti nel CNEL, due posti sarebbero stati assegnati ad esponenti di associazioni rappresentative degli artigiani (Confartigianato e CNA), mentre risulterebbe del tutto esclusa la rappresentanza delle piccole e medie imprese assicurata, sin dal 1976, dalla presenza di due esponenti della Confapi, atteso che tale rappresentanza non potrebbe dirsi nemmeno soddisfatta attraverso la presenza dei membri designati da Confindustria, essendo quest’ultima organizzazione centrata essenzialmente sull’espressione degli interessi delle grandi imprese.

L’Avvocatura Generale dello Stato, al pari delle controinteressate Confartigianato e CNA, ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso.

Il controinteressato sig. Giovanni Montali si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.

All’udienza pubblica del 6 aprile 2011, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2. Il ricorso è infondato e va di conseguenza respinto.

L’art. 2, co. 1, l. 936/1986 stabilisce che il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto di esperti, rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato e rappresentanti delle categorie produttive, in numero di centoventuno, oltre al presidente, secondo una determinata ripartizione che prevede novantanove rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato, dei quali quarantaquattro rappresentanti dei lavoratori dipendenti, diciotto rappresentanti dei lavoratori autonomi, trentasette rappresentanti delle imprese.

La rappresentanza delle imprese include la presenza di quattordici rappresentanti dell’industria.

L’art. 4 della stessa legge disciplina la procedura di nomina dei rappresentanti delle categorie produttive.

Per quanto maggiormente interessa in questa sede, occorre evidenziare che, ai sensi dei commi 2 e 3, le organizzazioni sindacali di carattere nazionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, fanno pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le designazioni dei rappresentanti delle categorie produttive di cui all’art. 2 e che, nei trenta giorni successivi, uditi i Ministri interessati, il Presidente del Consiglio dei Ministri definisce l’elenco dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e lo comunica a tutte le organizzazioni designanti.

Il quarto comma dell’art. 4 attribuisce alle organizzazioni la facoltà di ricorrere avverso tale atto presentando ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione del medesimo, alla stessa Presidenza del Consiglio.

Nel caso di specie, con d.P.R. del 28 luglio 2010, il ricorso in opposizione proposto dalla Confapi per non essere tra le organizzazioni contemplate nell’elenco definito dal Presidente del Consiglio, con particolare riferimento al settore "industria", è stato dichiarato inammissibile.

In particolare, l’Autorità decidente ha posto in rilievo che non sussistono elementi per attestare che la missiva inviata dall’organizzazione il 26 ottobre 2009 sia pervenuta presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e che non può essere accolta la richiesta di concessione del beneficio della rimessione in termini in quanto il termine di cui all’art. 4, co. 2, l. 936/1986, pur in assenza di una precisa indicazione legislativa in tal senso, deve, in linea astratta, ritenersi perentorio in quanto destinato a porre un limite all’ammissione di un procedimento selettivo di natura sostanzialmente concorsuale; l’amministrazione ha anche specificato che il medesimo termine si iscrive nell’ambito di un procedimento suddiviso in diverse fasi, in cui quelle successive sono condizionate dalla conclusione di quelle precedenti.

Pertanto, l’Autorità procedente ha ritenuto che, pur dovendosi dare atto della tradizionale presenza della ricorrente nel CNEL in passato, legata alla specifica rappresentatività della categoria di riferimento, le peculiari circostanze di fatto del caso in esame devono necessariamente indurre a dichiarare il ricorso inammissibile.

Con i primi due motivi di impugnativa, la Confapi ha essenzialmente sostenuto che la mancata ricezione delle designazioni dovrebbe essere addebitata a disfunzione del servizio postale, che sarebbe dovuta essere riconosciuta l’ipotesi di errore scusabile e che il termine per la presentazione delle designazioni non avrebbe carattere perentorio, per cui, anche a non volere prendere in considerazione le designazioni di cui alla nota del 29 ottobre 2009, la loro reiterazione con nota ricevuta dall’amministrazione il 16 aprile 2010 sarebbe dovuta essere considerata come ancora tempestiva.

Le censure devono essere disattese.

L’art. 4, co. 2, l. 936/1986, come rilevato, stabilisce che le organizzazioni sindacali di carattere nazionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, "fanno pervenire" alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le designazioni.

Pertanto, le organizzazioni sindacali devono fornire prova anche della ricezione della nota contenente la designazione dei propri rappresentanti, nel senso che grava su di esse il rischio della mancata ricezione da parte dell’amministrazione, potendo a tal fine utilizzare un mezzo suscettibile di riscontro e, quindi, anziché l’invio mediante posta ordinaria, l’invio attraverso raccomandata con avviso di ricevimento ovvero attraverso consegna a mano o per corriere con corrispondente attestazione di ricevimento.

La ricorrente, invece, ha fornito prova di avere trasmesso la nota contenente le designazioni del 29 ottobre 2009, ma, evidenziando anzi che la dipendente addetta alla Segreteria ha affermato di averla inviata attraverso il servizio postale ordinario, non ha fornito alcuna prova che la stessa sia stata ricevuta dall’amministrazione.

Né può ritenersi che l’amministrazione avrebbe dovuto rimettere in termini la Confapi per errore scusabile.

Rientra nella normale diligenza di ogni soggetto giuridico, infatti, trasmettere con mezzi idonei una comunicazione della quale si voglia conservare traccia dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario in una determinata data, sicché non sussistono i presupposti per ritenere che illegittimamente l’Autorità procedente non abbia consentito la rimessione in termini.

In ordine alla perentorietà del termine di presentazione delle designazioni, inoltre, pur rilevando che il carattere perentorio e decadenziale non è espressamente indicato nella norma, il Collegio ritiene che la designazione dovesse comunque pervenire prima che la relativa fase procedimentale fosse conclusa.

In altri termini, nella procedura di nomina in discorso, sussiste una perentorietà non del singolo termine, ma della fase procedimentale nella quale lo stesso si colloca, in virtù del fatto che ogni segmento procedimentale postula la necessaria definizione della fase precedente, altrimenti si potrebbe pervenire alla paradossale ed inaccettabile conclusione che il procedimento di nomina può essere messo in discussione continuamente ed in qualsiasi momento.

Nella fattispecie in esame, mentre la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha definito, ai sensi dell’art. 4, co. 3, l. 936/1986, l’elenco dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 12 marzo 2010, la ricorrente ha nominato i suoi rappresentanti con successiva nota del 9 aprile 2010 trasmessa via fax il 16 aprile 2010.

Di qui, l’infondatezza delle censure dedotte.

L’ultimo motivo d’impugnativa si rivela infine inammissibile atteso che, non avendo provveduto in tempo utile alla nomina dei propri rappresentanti, Confapi non ha interesse a contestare l’assenza dei rappresentanti delle piccole e medie imprese in quanto due posti sarebbero stati assegnati ad esponenti di associazioni rappresentative degli artigiani (Confartigianato e CNA).

Peraltro, la doglianza è infondata anche nel merito, atteso che l’art. 2 dello statuto CNA indica tra gli scopi della Confederazione la rappresentanza, la tutela e lo sviluppo anche delle piccole e medie imprese e delle piccole e medie industrie e considerato che, come evidenziato nella relativa memoria difensiva, l’art. 1.2 dello statuto recita che la ConfartigianatoImprese è l’espressione unitaria anche delle micro, piccole e medie imprese, secondo l’accezione europea, dei settori industriali, commerciali e dei servizi.

3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in Euro 4.000,00 (quattromila/00), sono poste a carico della ricorrente ed a favore, ciascuna per Euro 1.000,00, dell’amministrazione resistente e dei tre controinteressati costituiti in giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in Euro 4.000,00 (quattromila/00), in favore, in parti uguali (ciascuna per Euro 1.000,00), dell’amministrazione resistente e dei tre controinteressati costituiti in giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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