T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 23-05-2011, n. 4546 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorrente ha chiesto al Ministero della Giustizia, con nota del 31 maggio 2006, di accogliere la domanda di iscrizione nel registro dei revisori contabili e che, a fronte del silenzio dell’amministrazione, ha proposto il presente ricorso chiedendo che sia dichiarato illegittimo detto silenzio e riconosciuta la fondatezza della pretesa sostanziale dedotta in giudizio con conseguente ordine al Ministero della Giustizia di iscrizione dell’interessato nel registro dei revisori contabili;

Rilevato che nella nota dell’amministrazione del 2 ottobre 2007, depositata in giudizio il 7 dicembre 2010, è stato precisato che la posizione del ricorrente "è all’esame della Commissione Centrale istituita con D.M. del 30 giugno 2006, e sarà posta all’ordine del giorno della prossima seduta";

Rilevato che dalla documentazione depositata dall’amministrazione in esito all’ordinanza di questa Sezione n. 1993/2010 risulta che il Ministero della Giustizia, con provvedimento del 6 novembre 2007, ha respinto l’istanza presentata dal sig. A.C. per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili;

Rilevato che il sig. C., con memoria depositata il 4 aprile 2011, ha fatto presente di avere impugnato tale provvedimento presso questo Tribunale con ricorso R.G. n. 1480/2008 attualmente pendente ed ha comunque posto in rilievo che questo Tribunale può pronunciarsi, all’esito del presente giudizio, sulla fondatezza dell’istanza ai sensi dell’art. 2, co. 8, l. 241/1990;

Ritenuto che, in presenza dell’adozione del nuovo provvedimento di diniego, al Collegio non resti che dichiarare l’improcedibilità del presente ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in quanto lo stesso è stato proposto avverso il silenzio e, ai sensi dell’art. 117, co. 5, del codice del processo amministrativo, l’amministrazione non perde medio tempore il potere di provvedere, tanto che la norma espressamente prevede come, nell’ipotesi di adozione del provvedimento espresso nel corso del giudizio, questo possa essere impugnato;

Ritenuto, in considerazione dell’esito della controversia, di disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Prima Sezione,

dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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