Cass. civ. Sez. I, Sent., 23-09-2011, n. 19477

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.E. ricorre avverso il decreto della corte d’appello di Napoli del 10 giugno 2009 che ha rigettato a domanda di equa riparazione del pregiudizio derivante dall’eccessiva durata di un giudizio iniziato davanti al t.a.r Campania il 7 novembre 1988 deciso con sentenza del 13 novembre 2006. Il Ministero dell’economia non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

Il ricorso censura l’affermazione secondo la quale la mancata presentazione dell’istanza di prelievo dimostrerebbe la mancanza di pregiudizio morale da ritardo nella definizione del giudizio ma si conclude con la formulazione di un quesito di diritto inidoneo.

Infatti è costante orientamento che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente. Nella specie il quesito è formulato nel senso che questa Corte dovrebbe dichiarare se il provvedimento impugnato è o non in contrasto con la L. n. 89 del 2001, art. 2. Nulla sulle spese non avendo l’amministrazione intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.

La corte dichiara il ricorso inammissibile.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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