T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 23-05-2011, n. 4545 avvocato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con decreto del 1° febbraio 2011, il Ministro della Giustizia ha nominato la prof.ssa L.M., professore ordinario in servizio presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi La Sapienza di Roma, in sostituzione del prof. Giuseppe Morbidelli, componente supplente della XVI Sottocommissione per l’esame di avvocato, sessione 2010, costituita presso la Corte di Appello di Roma.

Con nota del 3 marzo 2011, la prof.ssa M. ha presentato le dimissioni e pregato di sollecitare il Ministro della Giustizia per la sua sostituzione.

Ha quindi proposto il presente ricorso, con cui ha dedotto sia vizi di violazione di legge, in particolare degli artt. 7 e 8 l. 241/1990, sia la presenza di figure sintomatiche dell’eccesso di potere, eccependo anche l’illegittimità costituzionale dell’art. 22 r.d. 1578/1933.

L’Avvocatura Generale dello Stato si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.

Alla camera di consiglio del 20 aprile 2011, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2. Il ricorso può essere immediatamente definito nel merito, con sentenza in forma semplificata adottata ai sensi dell’art. 60 d.lgs. 104/2010.

Il Collegio, infatti, non ha ragioni per discostarsi dall’orientamento già manifestato dalla Sezione per fattispecie analoghe in cui è stata ritenuta fondata la censura di violazione dell’art. 7 l. 241/1990, atteso che il ricorrente, ove debitamente avvisato dell’inizio del procedimento di nomina, avrebbe potuto far valere tutte le situazioni ostative alla sua partecipazione alla sottocommissione evidenziate nel ricorso, ferma restando la successiva valutazione delle stesse comunque rimessa all’amministrazione procedente (T.A.R. Lazio, Roma, I, 1° febbraio 2011, n. 896; T.A.R. Lazio, Roma, I, 16 aprile 2010, n. 7230; T.A.R. Lazio, Roma, I, 23 marzo 2007, n. 2543).

Né è applicabile, al caso di specie, la norma di cui all’art. 21 octies l. 241/1990 in quanto l’amministrazione non ha dimostrato in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, tenuto anche conto del fatto che la ricorrente ha specificamente rappresentato nell’atto di ricorso gli impegni, di natura professionale, che determinerebbero l’indisponibilità ad assumere l’incarico contestato.

Le particolari esigenze di celerità indicate nel provvedimento impugnato, inoltre, non sono supportate da alcuna specificazione, per cui si rivelano un assunto privo di adeguato supporto probatorio.

Il Collegio rileva altresì la fondatezza della censura con cui è contestata la necessità di dover operare la sostituzione del prof. Morbidelli con altro professore appartenente al medesimo Ateneo. All’accoglimento del ricorso segue, per l’effetto, l’annullamento dell’impugnato decreto ministeriale del 1° febbraio 2011 con cui la ricorrente è stata nominata componente supplente della XVI Sottocommissione d’esame presso la Corte d’Appello di Roma in sostituzione del prof. Morbidelli.

3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in Euro 1.000 (mille/00), sono poste a favore della ricorrente ed a carico dell’amministrazione resistente.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’impugnato decreto del Ministro della Giustizia del 1° febbraio 2011.

Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in Euro 1.000 (mille/00), in favore della ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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