Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 02-12-2010) 20-05-2011, n. 20135

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con ordinanza resa il 12 aprile 2010, depositata il 15 successivo, il Tribunale di Sorveglianza di Trento respingeva l’opposizione proposta da L.B., avverso il decreto di espulsione D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16 emesso nei suoi confronti dal Magistrato di sorveglianza di Trento con provvedimento in data 22 gennaio 2010.

Ritiene il Tribunale che il combinato disposto del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 5, e art. 13, comma 2, lett. b), vada interpretato nel senso che: si trova in condizioni di essere espulso lo straniero il quale, pur essendo (o essendo stato) titolare di un permesso di soggiorno e pur avendo presentato nei prescritti 60 giorni dalla scadenza un’istanza di rinnovo, non abbia più pendente quell’istanza, a causa del rigetto della stessa, al momento in cui si deve decidere l’espulsione.

Ciò perchè, pur non essendo la specifica ipotesi contemplata nell’art. 13 citato, comma 2 dato che le cause del negato rinnovo ben possono coincidere con quelle della revoca, dell’annullamento, ovvero della scadenza del permesso stesso senza che ne sia stato chiesto il rinnovo entro i sessanta giorni, ipotesi invece specificamente previste dalla norma, non sarebbe comprensibile che la mera esistenza di una istanza di rinnovo, purchè tempestiva, possa precludere sine die l’espulsione ex art. 16, a prescindere dal sopraggiungere di un diniego dell’istanza stessa, laddove situazioni omologhe a tale diniego, quali l’annullamento o la revoca del titolo di soggiorno, legittimerebbero sempre la medesima espulsione.

Dunque il sopravvenire del rigetto dell’istanza di soggiorno, così come legittima l’espulsione amministrativa senza che ( D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 3) l’eventuale gravame o impugnativa ne sospenda l’esecutività, allo stesso modo consente anche l’applicazione di quella a titolo di sanzione sostitutiva essendo il condannato straniero, in forza del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 3 assoggettato a tale, specifica, espulsione quando sussistono le condizioni fissate dall’art. 13, comma 2, citato per l’espulsione amministrativa.

Poichè il Questore di Trento con provvedimento del 28.12.209 aveva rigettato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno presentata tempestivamente da L.B., nessun ostacolo sussisteva alla applicazione nei suoi confronti dell’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva.

Il Tribunale di Sorveglianza, venendo poi a valutare la circostanza dedotta dall’opponente, concernente il proposto ricorso amministrativo avverso il decreto 28.12.2008 del Questore di Trento e la successiva sospensiva del decreto medesimo disposta con ordinanza 9.3.2010 del Consiglio di Stato, in riforma della contraria pronuncia cautelare del Tribunale di Giustizia Amministrativa, ritiene che la pendenza di un contenzioso giurisdizionale amministrativo, avverso il provvedimento che ha definito la pendenza dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, compresa, quindi, la citata sospensiva del Consiglio di Stato, non può avere efficacia vincolante per la magistratura di Sorveglianza.

2.- Avverso l’ordinanza propone ricorso per Cassazione il difensore di L.B., per violazione di legge consistita nell’aver valutato come sussistenti le condizioni per l’espulsione D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 16, comma 5, laddove, invece, a cagione della pronuncia cautelare del Consiglio di Stato, esse non sussistevano.

Se infatti, secondo il tribunale, è legittimo il decreto di espulsione emesso dopo il rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno ed è invece illegittimo il rigetto dell’espulsione intervenuto in pendenza del procedimento di rinnovo, posto che nel caso di specie, in conseguenza della pronuncia del Consiglio di Stato, non esisteva alcun provvedimento che avesse giuridica efficacia, il ricorso doveva essere accolto e l’espulsione annullata.

Inoltre la conferma del decreto di espulsione costituisce una evidente, irrimediabile, lesione del diritto del ricorrente ad agire a tutela dei propri interessi legittimi ed a ricorrere contro i provvedimenti della pubblica amministrazione, sancito dagli artt. 24 e 113 Cost., che affidano la giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione al Consiglio di Stato ed agli altri organi di giustizia amministrativi. Lamenta, poi, il ricorrente che non trovandosi in nessuna delle condizioni che ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 legittimerebbero l’espulsione, e si tratta di casi che, siccome limitativi, della libertà personale e della libertà di circolazione dello straniero, sono tassativi e di stretta interpretazione (Cass. sent. n. 3500/2007) l’aver ritenuto equiparabile il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno alla revoca o all’annullamento dello stesso costituisce interpretazione contra legem della norma di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 5, e art. 13, comma 2. 2.- Il Procuratore Generale presso questa Corte, con atto depositato il 17 giugno 2010, chiede che il ricorso sia rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

3.- Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 5, prevede che l’espulsione a titolo di sanzione alternativa alla detenzione può essere disposta, sussistendo le altre condizioni, solo nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni tassativamente indicate, come presupposto per l’espulsione amministrativa, nell’art. 13, comma 2 della stessa disposizione di legge. ( Cass. Sez. 1, sent.

14 novembre 2006, n. 38083, Rv. 235884; Cass. Sez. 1, sent. 11 gennaio 2007, n. 35000 Rv. 235743; Cass., Sez. 1, sent. 14 ottobre 2009, n. 41370, rv. 245066, Cass. Sez 1, sent. 16 marzo 2010, n.12547, Rv. 246703).

Ciò premesso deve essere rilevato che di nessuna di queste situazioni, tassative e non suscettibili di estensione per via di analogia, nell’ordinanza impugnata è stata verificata la ricorrenza, tra esse non rientrando l’ipotesi del permesso di soggiorno del quale sia stato domandato il rinnovo senza che sia concluso l’iter per il suo rilascio, ovvero per il suo rigetto.

Deve essere altresì rilevato come, in ogni caso, spetta all’autorità amministrativa e non alla magistratura di sorveglianza pronunciarsi in ordine alla esistenza o meno delle condizioni per il rinnovo del titolo di soggiorno (Sez. 1, 11 gennaio 2007 n. 3500, Rv.

235743; S.U. civili 20 maggio 2003 n. 7892, rv. 563341); a maggior ragione quando, sull’illegittimità del provvedimento reiettivo della nuova concessione, penda procedimento davanti ai competenti organi della giustizia amministrativa e questi, come nel caso di specie, abbiano cautelativamente sospeso il provvedimento impugnato.

Poichè nel D.Lgs. n. 186 del 1998, art. 13, comma 2 non è contemplata l’ipotesi del mancato rinnovo del permesso di soggiorno tempestivamente richiesto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.

LA CORTE annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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