T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 23-05-2011, n. 4542 compensi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 2 luglio 2010 e depositato il 5 luglio 2010, A.M. ha proposto le cumulative domande di accertamento e condanna in epigrafe meglio specificate.

Il ricorrente, già magistrato ordinario con trattamento economico di magistrato di cassazione dichiarato idoneo al conferimento delle funzioni direttive superiori, collocato a riposo, ha fruito di c.d. microallineamento, ma non anche del riconoscimento dei benefici di cui all’art. 50 comma 4 della legge n. 388 del 2000.

A sostegno delle cumulative domande proposte sono state dedotte, con unico motivo, le seguenti censure:

Violazione e falsa applicazione dell’art. 50 comma 4 della legge n. 388 del 2000. Eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia manifesta

La disposizione dell’art. 50 comma 4, nella parte in cui esclude dai benefici ivi previsti i magistrati che abbiano già usufruito di allineamenti stipendiali, deve essere interpretata in chiave logicosistematica e in funzione della ratio perequativa cui è ispirata, onde non può condurre a disconoscere l’attribuzione del livello retributivo ivi previsto (mediante il rinvio all’art. 5 della legge n. 303/1998) ai magistrati che abbiano conseguito allineamenti tali da collocarli su un livello retributivo comunque inferiore a quello riveniente dall’applicazione della disposizione stessa, secondo quanto rilevato anche dalla giurisprudenza (si invocano le sentenze del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 18 maggio 2005, n. 4592, 4593, 4594 e 4595), salvo a determinare una nuova, evidente e opposta disparità di trattamento, questa volta a vantaggio di magistrati, con minore anzianità di servizio, che non abbiano fruito di allineamenti.

Costituitosi in giudizio, il Ministero della giustizia ha dedotto con atto di mero stile l’infondatezza del ricorso.

Con memoria depositata in vista dell’udienza di discussione, il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

All’udienza pubblica del 1° dicembre 2010 il ricorso è stato discusso e riservato per la decisione.
Motivi della decisione

1.) Il ricorso in epigrafe è fondato e deve essere accolto nei sensi di seguito precisati.

1.1) Com’è noto l’art. 50 comma 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001) ha disposto testualmente che:

"A decorrere dal 1° gennaio 2001, senza diritto alla corresponsione di arretrati e con assorbimento di ogni anzianità pregressa, ai magistrati di Cassazione, del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e agli avvocati dello Stato, che non hanno fruito dei riallineamenti stipendiali conseguenti all’applicazione delle norme soppresse dal decretolegge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è attribuito, all’atto del conseguimento, rispettivamente, della qualifica di consigliere o di avvocato dello Stato alla terza classe di stipendio, il trattamento economico complessivo annuo pari a quello spettante ai magistrati di Cassazione di cui all’articolo 5 della legge 5 agosto 1998, n. 303. Il nono comma dell’articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, si intende abrogato dalla data di entrata in vigore del citato decretolegge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992, e perdono ogni efficacia i provvedimenti e le decisioni di autorità giurisdizionali comunque adottati difformemente dalla predetta interpretazione dopo la data suindicata. In ogni caso non sono dovuti e non possono essere eseguiti pagamenti sulla base dei predetti decisioni o provvedimenti".

A sua volta il richiamato art. 5 della legge 5 agosto 1998, n. 303 (relativo alla nomina di professori universitari e di avvocati all’ufficio di consigliere di cassazione, in attuazione dell’art. 106, comma 3, Cost.), dispone:

– con il primo comma, che al magistrato nominato ai sensi della stessa legge è attribuito il trattamento economico complessivo annuo spettante, in applicazione della legge 27/1981, e successive modificazioni, al magistrato dichiarato idoneo ai fini del conferimento delle funzioni di cassazione con venti anni di anzianità complessiva nelle qualifiche inferiori e quattro anni di anzianità nella qualifica di magistrato di cassazione;

– con il secondo comma, che la dichiarazione di idoneità ai fini del conferimento delle funzioni direttive superiori nell’ambito della Corte di cassazione, prevista dal precedente art. 3, comma 3 della stessa legge, retroagisce, ai soli effetti economici, a decorrere dal compimento del quarto anno dalla nomina.

1.2) L’art. 50 comma 4 della legge n. 388/2000 ha inteso porre termine alle travagliate vicende, amministrative e contenziose, conseguenti alla soppressione dell’istituto del c.d. galleggiamento, ossia alla congerie di disposizioni dettate per talune categorie del pubblico impiego ma assurte a paradigma di principio generale per effetto di una copiosa produzione giurisprudenziale, per le quali l’inquadramento in ruolo di un dipendente che fruisse di un proprio superiore trattamento economico di provenienza determinava un effetto di "trascinamento" e "allineamento" a tale trattamento economico per tutti i dipendenti che lo precedevano nel medesimo ruolo.

In effetti il meccanismo, altrimenti denominato con usuale espressione "galleggiamento", aveva dato luogo sia a più corposi "allineamenti" sia a ben più contenuti e ristretti "allineamenti" (c.d. microallineamenti), producendo perversi effetti sperequativi, a parità di qualifica, a seguito delle disposizioni abrogatrici di cui al d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 (c.d. decreto "Amato") -ispirate a evidente "ratio" di contenimento della spesa, moltiplicati dalla "forbice" creata dal calcolo degli incrementi retributivi rispettivamente sul trattamento economico degli "allineati" e sul minore trattamento dei dipendenti che non avevano fruito di allineamenti (e in specie di quelli di maggior consistenza), in modo particolare nell’ambito delle categorie, non contrattualizzate, nelle quali maggiore incidenza aveva avuto l’applicazione dell’istituto (magistrati ordinari, amministrativi, contabili, avvocati dello Stato).

Tali effetti sperequativi avevano altresì generato un significativo contenzioso.

L’art. 50 comma 4, nell’intento quantomeno di mitigare tali effetti e di porre un punto fermo anche rispetto al contenzioso pendente, ha dunque stabilito che ai magistrati ordinari, amministrativi (del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali), contabili e agli avvocati dello Stato, che non avessero fruito di riallineamenti stipendiali, all’atto del conseguimento della qualifica di consigliere o di avvocato dello Stato alla terza classe di stipendio, sia attribuito un trattamento economico annuo pari a quello stabilito per i magistrati di cassazione nominati ai sensi della legge n. 303/1998, attuativa delle previsioni dell’art. 106 comma 3 della Costituzione, con il riconoscimento, in termini economici, di venti anni di anzianità nelle qualifiche inferiori e quattro nella qualifica di magistrato di cassazione, sia pure con i limiti testualmente enunciati (attribuzione del trattamento a decorrere dal 1° gennaio 2001, senza diritto a emolumenti arretrati e con assorbimento di ogni anzianità pregressa; perdita di efficacia di ogni provvedimento o decisione giurisdizionale che attribuisse riconoscimenti diversi e "difformi" dalla "predetta interpretazione" -benché la disposizione sia con ogni evidenza innovativa, e non già interpretativa- in epoca successiva al 1° gennaio 2001 e divieto di pagamenti fondati su tali provvedimenti e decisioni).

1.3) La limitazione del beneficio (recte: del trattamento economico) riconosciuto dall’art. 50 comma 4 della legge n. 388/2000 ai soli soggetti ivi contemplati "…che non hanno fruito dei riallineamenti stipendiali conseguenti all’applicazione delle norme soppresse dal decretolegge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359" ha però posto un ulteriore nodo ermeneutico, generando un nuovo contenzioso, poiché, come anticipato sub 1.1), gli allineamenti non avevano portata e consistenza omogenea, variando in funzione del trattamento economico di provenienza del dipendente, entrato in ruolo successivamente, cui si parametrava il trattamento economico dei dipendenti che lo precedevano nel ruolo stesso, con la conseguenza che, in caso di "microallineamenti", i soggetti beneficiari del nuovo trattamento economico ex art. 50 comma 4 potevano collocarsi ad un livello retributivo superiore a quello dei dipendenti che li precedevano nel ruolo, creandosi una nuova e inversa sperequazione.

1.4) Gli effetti perversi di un’applicazione del meccanismo perequativo dell’art. 50 comma 4 della legge n. 388/2000 fondata su un’interpretazione piattamente letterale dell’efficacia "escludente" del riferimento alla fruizione di precedenti riallineamenti, senza considerazione della loro portata e consistenza, sono stati stigmatizzati dalla giurisprudenza di questo Tribunale che, con varie sentenze, ha precisato come (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 18 maggio 2007, n. 4592, 4593, 4594 e 4595, nonché negli stessi termini, 12 marzo 2008, n. 2229):

– "Se è vero che l’art. 50, comma 4, della legge 388/2000 è preordinato all’introduzione di un meccanismo "perequativo" del trattamento di una certa fascia di magistrati, è evidente come la sottesa ratio legis precluda all’interprete la scelta di un percorso interpretativo che, fondato su una rigida lettura dell’elemento testuale, conduca all’effetto – invero paradossale; e, comunque, contrario alla finalità ispirativa della norma – di introdurre una nuova tipologia di disparità di trattamento, stavolta a danno dei magistrati con maggiore anzianità di servizio" onde "l’operatività del comma 4 all’esame è comunque consentita, anche in presenza di pregressi allineamenti stipendiali, laddove il beneficio economico conseguito dai destinatari di questi ultimi sia, comunque, inferiore rispetto a quello garantito dall’art. 50 di che trattasi";

– "Tale norma, pertanto, è suscettibile di trovare applicazione anche nei confronti dei magistrati, aventi maggiore anzianità di servizio, i quali abbiano eventualmente già goduto di altri benefici economici a titolo di allineamento stipendiale, che tuttavia si siano sostanziati nell’attribuzione di utilità economiche inferiori rispetto a quanto riconoscibile per effetto dell’operatività dello stesso art. 50: sì da realizzare una effettiva "perequazione" in ossequio alla ratio legis della disposizione in rassegna", laddove, diversamente opinando "…verrebbe non soltanto pretermessa l’applicazione dei canoni logicosistematici dell’interpretazione della norma enunciati all’art. 12 delle Disposizioni della Legge in Generale…ma si propizierebbe altresì (come sostenuto da questa Sezione, sempre nell’ambito dell’applicazione dell’art. 50 in questione, ma con riferimento alla diversa problematica della conservazione del maturato economico: cfr. sent. 1° settembre 2004 n. 8226) una pratica sterilizzazione della ratio perequativa perseguita dalla norma stessa; pervenendosi a conclusioni contrastanti con il c.d. principio della giusta retribuzione di cui all’art. 36 della Costituzione e con il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione".

Tale orientamento giurisprudenziale ha trovato peraltro conferma e conforto nelle decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, 27 marzo 2009, n. 1860, 1861, 1862 e 1863 che respingendo gli appelli del Ministero della giustizia avverso le richiamate sentenze, ha osservato come:

"L’interpretazione letterale della disposizione del qua…non può essere disgiunta da una sua lettura sistematica, che tenga conto della sua ratio ispiratrice, che si è visto essere di natura perequativa…ciò che impone all’interprete di respingerne qualsiasi opzione applicativa che, paradossalmente, conduca a effetti sperequativi, quale quella in forza della quale i magistrati con minore anzianità di servizio si ritrovino a godere di un trattamento economico superiore a quello percepito dai colleghi di maggiore anzianità…(onde)…appare del tutto ragionevole la lettura della norma che, in armonia con le ridette finalità perequative, escluda dal beneficio non tutti indiscriminatamente i magistrati che abbiano in passato fruito di riallineamenti stipendiali…ma solo quelli che ne abbiano derivato un incremento stipendiale superiore a quello corrispondente al beneficio di cui all’art. 50 comma IV della legge n, 388 del 2000".

Ai fini peraltro dell’esatta applicazione dell’art. 50 comma 4 della legge n. 388/2000 non può disconoscersi che il rinvio recettizio operato all’art. 5 della legge n. 303/1998 riguarda l’intera disposizione, e quindi non soltanto il primo comma (che concerne l’attribuzione di un trattamento economico corrispondente alla qualifica di magistrato di cassazione con venti anni di anzianità nelle qualifiche inferiori e quattro anni di anzianità nella stessa qualifica), bensì anche il secondo comma (che riconosce la retrodatazione degli effetti economici della dichiarazione di idoneità alle funzioni direttive superiori -conseguite in otto anni dalla nomina o dichiarazione di idoneità alla nomina alle funzioni di legittimità- ai quattro anni successivi al conseguimento della nomina o dichiarazione di idoneità alla nomina alle funzioni di legittimità).

Anche su tale aspetto, infatti, la giurisprudenza di questo Tribunale (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 12 febbraio 2007, n. 1183) ha chiarito come "…attesa la formulazione dell’art. 50, co. 4, L. 388/2000 che rinvia sic et simpliciter al detto art. 5, deve ritenersi che il legislatore abbia inteso attribuire entrambi i benefici".

2.) Alla stregua delle osservazioni che precedono il ricorso deve essere accolto, nel senso che deve riconoscersi il diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento economico (anche ai fini della conseguente riconsiderazione della base parametrale del trattamento di quiescenza e dell’indennità di buonuscita) con l’attribuzione del trattamento stabilito dall’art. 5 commi 1 e 2 della legge n. 303/1998, nei limiti naturalmente del valore differenziale rispetto al trattamento economico attribuito a suo tempo per effetto del fruito riallineamento, con decorrenza dal 1° gennaio 2001 e sino alla data di collocamento a riposo, oltre a interessi o rivalutazione, nella maggiore misura, così come previsto dall’art. 22, comma 36, della legge 724/1994.

3.) Il regolamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma – Sezione I così provvede sul ricorso in epigrafe n. 5981 del 2010:

1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente A.M. all’applicazione, nei limiti precisati in motivazione, della disposizione di cui al comma 4 dell’art. 50 della legge 23 dicembre 2000 n. 388;

2) condanna l’Amministrazione intimata, nella persona del Ministro giustizia in carica, a procedere, nei limiti anzidetti, alla ricostruzione della carriera dello stesso ricorrente ai fini economici e alla consequenziale corresponsione delle relative differenze retributive dovute, oltre interessi o rivalutazione, nella maggiore misura, così come previsto dall’art. 22, comma 36, della legge 724/1994;

3) condanna l’Amministrazione intimata, nella persona del Ministro giustizia in carica, alla rifusione in favore del ricorrente delle spese e onorari del giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille\00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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