Cass. civ. Sez. I, Sent., 23-09-2011, n. 19472 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

volgimento del processo

A.G., C.G., F.S., S.A., G.F., R.G. e M.G. ricorrono avverso il decreto della corte d’appello di Firenze del 29 maggio 2009 che ha rigettato a domanda di equa riparazione del pregiudizio derivante dall’eccessiva durata di un giudizio iniziato davanti al t.a.r del Lazio il 23 maggio 2001 non ancora definito al 18 giugno 2008, data di presentazione della domanda ex L. n. 89 del 2001, ritenendo generica per mancata allegazione del danno che in concreto avrebbero subito. Il Ministero dell’economia resiste con controricorso.
Motivi della decisione

1. Il ricorso censura l’affermazione secondo la quale il mero richiamo alla giurisprudenza in tema di danno che normalmente segue la violazione della ragionevole durata del giudizio non costituirebbe allegazione di un concreto danno. Il ricorso è fondato.

E’ orientamento costante (ex multis v. Cass. n. 19979/2009) che il danno non patrimoniale, in quanto conseguenza normale, ancorchè non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, si presume sino a prova contraria, onde nessun onere di allegazione può essere addossato al ricorrente, essendo semmai l’amministrazione resistente a dover fornire elementi idonei a farne escludere la sussistenza in concreto; pertanto, la circostanza che il ricorso sia proposto da una pluralità di attori e che non siano specificati gli elementi costitutivi del danno non patrimoniale da ciascuno di essi lamentato, non può avere alcun rilievo al fine di escludere l’indennizzabilità del pregiudizio, pur sempre presuntivamente sofferto dai ricorrenti la mancata presentazione dell’istanza di prelievo dimostrerebbe la mancanza di pregiudizio morale da ritardo nella definizione del giudizio.

2. L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione del provvedimento impugnato. Non essendovi ulteriori accertamenti di fatto da compiere può decidersi nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c..

Rispetto a un giudizio davanti al giudice amministrativo durato poco più di sette anni, detratti tre anni di durata da ritenere ragionevole secondo i parametri normalmente utilizzati dalla corte di Strasburgo, si ritiene equo liquidare per i primi tre anni la somma di Euro 750,00 per anno ed Euro 1.000,00 per l’anno successivo.

Le spese del giudizio di merito e di quello di cassazione, attesa la parziale soccombenza (domanda di condanna al pagamento di Euro 6.000,00) possono essere compensate fino alla metà.
P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna il Ministero al pagamento di Euro 3.250,00 oltre agli interessi al tasso legale dalla data della domanda in favore di ciascuno dei ricorrenti;

compensa le spese dell’intero giudizio fino alla metà e liquida la restante metà in Euro 570,00 (Euro 245,00 per diritti ed Euro 300,00 per onorari) per il giudizio di merito e in Euro 485,00 (di cui Euro 50,00 per esborsi) per il giudizio di legittimità, oltre a spese generali ed accessori di legge, per ciascuna delle liquidazioni. Le spese vanno distratte in favore dell’avv. Massimo Querci che si dichiara antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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