Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-03-2011) 23-05-2011, n. 20313 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che:

l’avv.to Luciano Ricci ricorre avverso il decreto di archiviazione, in data 22 luglio 2010, del GIP del Tribunale di Roma, censurando la motivazione del decreto di archiviazione.

I motivi sono manifestamente infondati e il ricorso è inammissibile.

E’ noto, infatti, alla stregua del costante orientamento di questa Corte, che il decreto di archiviazione è ricorribile per cassazione solo per violazione delle norme sul contraddittorio, il che non è nel caso di specie, in quanto il l’avv.to Luciano Ricci formula una serie di censure afferenti il merito della motivazione, la valutazione del materiale probatorio, l’attività istruttoria (Cass. Sez 1, 7.2.2006, P.O. in proc. Laurino ed altri, 233582).

Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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