Cass. civ. Sez. I, Sent., 23-09-2011, n. 19471

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.G. ha notificato al Ministero dell’Interno e al Ministero degli esteri ricorso avverso il decreto della corte d’appello di Bologna che ha negato il diritto al ricongiungimento familiare. Le amministrazioni resistono con controricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è improcedibile perchè non è stato depositato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

la corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese con Euro 960,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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