Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-03-2011) 23-05-2011, n. 20312 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che:

T.R. ricorre avverso il decreto di archiviazione, in data 12 ottobre 2010, del GIP del Tribunale di Napoli, censurando la omessa notifica della richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. Il motivi è manifestamente infondato e il ricorso è inammissibile.

E’ noto, infatti, alla stregua del costante orientamento di questa Corte, che il decreto di archiviazione è ricorribile per cassazione solo per violazione delle norme sul contraddittorio, il che non è nel caso di specie, in quanto il sig. T. non riveste la qualità di persona offesa nel procedimento de quo, per tentata truffa nei confronti dell’assicurazione, ma solo quello di eventuale danneggiato dal reato, perchè indicato come responsabile di un incidente stradale con danni a cose in realtà mai avvenuto (Cass. Sez 1, 7.2.2006, P.O. in proc. Laurino ed altri, 233582).

Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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