Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-03-2011) 23-05-2011, n. 20311 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che:

D.E. e D.D. ricorrono avverso il decreto di archiviazione, in data 7 agosto 2009, del GIP del Tribunale di Cagliari, censurando la mancata notifica da parte de p.m. dell’avviso al Sig. D.D. in qualità di persona offesa, della richiesta di archiviazione in data 2 luglio 2009, in violazione dell’art. 127 c.p.p., comma 5 n. 30,3/2008 mod. 44 Procura della Repubblica di Cagliari.

Il ricorso è fondato per quanto riguarda la mancata notifica al D.D.. Alla stregua del costante orientalo di questa Corte U decreto di archiviazione è ricorribile per cassazione solo per violazione delle norme sul contraddittorio, come è avvenuto nel caso di specie, in base alla documentazione esistente (Cass. Sez 1, 7.2.2006, P.o. in proc. Laurino ed altri, 233582).

Il provvedimento deve pertanto essere annullato e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Cagliari per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Cagliari per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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