T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 23-05-2011, n. 4537

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Espone preliminarmente il ricorrente – cittadino brasiliano di origine italiana – di aver richiesto al Consolato Generale d’Italia in San Paulo (Brasile) la legalizzazione della documentazione utile al fine del riconoscimento dello status civitatis italiano.

Nell’assumere che, a fronte della suindicata richiesta, l’Autorità consolare competente ai fini della legalizzazione della documentazione a tal fine rilevante abbia osservato un contegno omissivo per effetto del quale si sarebbe venuto a formare silenzio inadempimento, sostiene l’interessato che la condotta tenuta dall’Amministrazione sarebbe inficiata da violazione di legge ed eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta.

Conclude parte ricorrente insistendo per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell’impugnativa.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza dell’11 maggio 2011.
Motivi della decisione

1. Va preliminarmente osservato che il ricorrente, con "atto di comunicazione stragiudiziale, diffida e messa in mora" del 30.6.2010, ha invitato il Consolato Generale d’Italia in Sao Paulo (Brasile) a legalizzare la documentazione dall’interessato presentata ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana.

Nella circostanza, il sig. M.M.M. rappresentava che, pur a fronte dell’istituzione, da parte del suindicato Ufficio consolare, di un sistema di prenotazione elettronica, nondimeno le vigenti disposizioni di legge (art. 49 del D.P.R. 200/1967) consentono di rivolgersi direttamente al competente Consolato ai fini della legalizzazione dei documenti di stato civile utili per il riconoscimento della cittadinanza.

Nella stessa "diffida" veniva, quindi, sottolineata l’arbitrarietà di un modus procedendi che – in quanto preordinato ad evadere le istanze esclusivamente a mezzo di procedure informatizzate – di fatto avrebbe vietato all’interessato di presentare direttamente all’Autorità consolare l’istanza di che trattasi.

A fronte di quanto come sopra rappresentato, il Consolato Generale d’Italia in Sao Paulo, poneva in evidenza – con l’impugnata nota in data 3.8.2010 – che l’attivazione di un sistema di prenotazione online per il servizio di legalizzazione dei documenti brasiliani da produrre in Italia ai fini del riconoscimento di cittadinanza, è stata preordinata ad assicurare "la necessaria parità di trattamento" a fronte delle numerosissime pratiche presentate al medesimo Ufficio consolare in ragione dell’elevato numero di cittadini brasiliani di origine italiana; ulteriormente sottolineando che tale sistema non ha inteso porre alcun "divieto", per gli interessati, di presentarsi "direttamente" presso i competenti uffici.

2. Quanto sopra preliminarmente sottolineato, va escluso che il ricorso – nella sua parte impugnatoria – possa essere ammissibilmente ammesso a delibazione.

L’impugnata nota dell’agosto 2010 – il cui essenziale contenuto è stato in precedenza riportato – non si dimostra infatti, ex se riguardata, pregiudizievole per la posizione sostanziale dal ricorrente fatta valere in giudizio.

Come osservato, l’Autorità consolare si è limitata, a fronte della diffida alla medesima notificata, a rappresentare le ragioni a fondamento dell’istituzione di un sistema informatizzato di prenotazione ai fini della legalizzazione della documentazione per il riconoscimento della cittadinanza italiana.

Se non può, per l’effetto, sostenersi che la richiesta di che trattasi sia rimasta "inevasa" ad opera della medesima Autorità consolare (la quale ha, diversamente rispetto a quanto sostenuto da parte ricorrente, fornito espressa e motivata risposta alla diffida a quest’ultima notificata), va parimenti escluso che l’atto di che trattasi (impregiudicata, per l’interessato, la possibilità di rivolgersi direttamente al Consolato per la regolarizzazione documentale) rechi valenza provvedimentale suscettibile di arrecare diretto pregiudizio alle ragioni fatte valere (in essa, piuttosto, dovendo individuarsi connotazione meramente esplicativa delle ragioni sottese all’informatizzazione delle domande di prenotazione in discorso).

3. Se le considerazioni precedentemente esposte inducono, con ogni evidenza, ad escludere l’ammissibilità del mezzo di tutela all’esame sotto il profilo impugnatorio, non può tuttavia non darsi atto dell’inadempimento dell’Amministrazione a fronte della richiesta di legalizzazione documentale di che trattasi.

Va in proposito osservato come la Tabella 4 allegata al D.P.R. 3 marzo 1995 n. 171 (recante Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza di organi dell’Amministrazione degli Affari Esteri) preveda che la durata complessiva del procedimento relativo all’accertamento del possesso della cittadinanza italiana e rilascio della relativa certificazione per tutti i soggetti discendenti jure sanguinis da cittadini italiani non possa eccedere i giorni 240.

Nel rilevare come il procedimento suindicato sia comprensivo della sequenza (evidentemente subprocedimentale) preordinata alla legalizzazione della documentazione strumentale all’accertamento di cui sopra (e che, conseguentemente, il termine non possa non ricomprendere anche la durata della relativa procedura), va comunque osservato che – quand’anche si ritenesse non operante siffatto spatium deliberandi – verrebbe allora in considerazione l’operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all’art. 2 della legge 241/1990.

Nel dare atto che il termine di cui sopra non risulta essere stato nella fattispecie osservato (ed anzi, è stato abbondantemente superato), a nulla rileva che l’Amministrazione si sia, come in precedenza sottolineato, dotata di un sistema informatizzato di prenotazione: circostanza questa che, quantunque elettivamente preordinata a salvaguardare la par condicio dei richiedenti (l’esaminabilità delle domande dei quali avrebbe dovuto, appunto, seguire l’ordine di "prenotazione"), nondimeno non ha consentito il rispetto del termine di definizione del procedimento (come ulteriormente comprovato, quanto al caso in esame, dalla circostanza che, a fronte della prenotazione on line effettuata dall’odierno ricorrente, quest’ultimo sia stato calendarizzato ai fini della legalizzazione dei documenti per il 16.4.2018).

A fronte della constatata presenza di un contegno inadempiente, ad opera dell’intimata Amministrazione, si impone l’adozione di una pronunzia che, previa declaratoria dell’illegittimità della descritta condotta, imponga all’Autorità consolare competente di dare positivo riscontro alla richiesta di legalizzazione documentale avanzata dall’odierno ricorrente entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza; in ogni caso riservata, per l’eventualità di perdurante inadempimento, la nomina – su sollecitazione della parte interessata – di apposito organo commissariale che a tanto provveda in luogo della competente Autorità consolare.

4. Va, infine, precisato che, con la memoria depositata in vista dell’udienza dell’11 maggio 2011, i ricorrenti hanno ampliato il thema decidendum, sostanzialmente formulando anche una domanda di risarcimento del danno.

Essa si appalesa tuttavia inammissibile in quanto (a tacer d’altro) è stata proposta attraverso una semplice memoria difensiva non notificata.

5. In definitiva, per quanto appena argomentato, il ricorso merita in parte accoglimento, nei termini dianzi precisati.

L’esito della lite, e la reciproca parziale soccombenza, inducono a compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

– DICHIARA INAMMISSIBILE il gravame, quanto all’impugnazione della nota del Consolato Italiano in Sao Paulo (Brasile) in data 3 agosto 2010;

– ACCOGLIE il ricorso, limitatamente al richiesto accertamento dell’inadempimento dell’Amministrazione degli Affari Esteri ai fini della conclusione del procedimento preordinato alla legalizzazione documentale chiesta dall’odierno ricorrente e, per l’effetto, ORDINA all’Amministrazione intimata, nella persona del responsabile della suindicata Autorità consolare, di fornire positivo riscontro alla richiesta di legalizzazione documentale di che trattasi entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;

– DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda di risarcimento del danno.

– COMPENSA fra le parti costituite le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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