Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-03-2011) 23-05-2011, n. 20310 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che:

A.M. ricorre avverso il decreto di archiviazione, in data 22 febbraio 2009, del GIP del Tribunale di Firenze, censurando la mancata notifica dell’ avviso in qualità di persona offesa della richiesta di archiviazione in data 8 gennaio 2009 in violazione dell’art. 127 c.p.p., comma 5, proc. n. 22007/2008 RGNR Procura della Repubblica di Firenze.

Il ricorso è fondato. Alla stregua del costante orientamento di questa Corte, il decreto di archiviazione è ricorribile per cassazione solo per violazione delle norme sul contraddittorio, come è avvenuto nel caso di specie, in base alla documentazione esistente (Cass. Sez. 1, 7.2.2006, P.O. in proc. Laurino ed altri, 233582).

Il provvedimento deve pertanto essere annullato e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Firenze per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Firenze per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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