T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 23-05-2011, n. 4536

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

erbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La ricorrente espone che il d.P.R. 28 luglio 2010, di nomina di novantasette rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, ha previsto la nomina di un solo rappresentante della Confagricoltura per la categoria imprese e nessun posto nella categoria lavoratori autonomi – coltivatori diretti, categoria per la quale tre posti sono assegnati alla Coldiretti, uno alla CIA ed uno alla COPAGRI.

Di talché, evidenziando che, pur essendo almeno la terza associazione maggiormente rappresentativa del settore, è stata completamente estromessa, ha proposto il presente ricorso impugnando la parte del decreto relativa alle nomine per la categoria "lavoratori autonomi".

A tal fine, ha proposto i seguenti motivi:

Violazione degli artt. 2 e 4 l. 936/1986 e dei principi di diritto in tema di rappresentatività delle associazioni sindacali. Eccesso di potere per errore nei presupposti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Irragionevolezza ed illogicità manifeste.

I rappresentanti delle categorie produttive dovrebbero essere nominati, secondo quanto previsto dall’art. 4 l. 936/1986, tra le organizzazioni sindacali di carattere nazionale "maggiormente rappresentative".

L’amministrazione, nell’applicare il dovuto contemperamento tra il principio di rappresentanza e quello del pluralismo avrebbe potuto scegliere, dando rilevanza a quest’ultimo, di attribuire solo due posti a Coldiretti ed uno a ciascuna delle tre associazioni più rappresentative dopo questa, oppure, mantenendo la scelta di assegnare tre posti a Coldiretti, avrebbe dovuto attribuire gli altri due posti alle due associazioni con la rappresentatività comparativamente più elevata, vale a dire CIA e Confagricoltura, la quale avrebbe un grado di rappresentatività nel settore certamente superiore a Copagri.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.

La Confederazione Nazionale Coldiretti, in rito, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, atteso che la ricorrente, nel corso del procedimento di ricostituzione del CNEL, avrebbe proposto ricorso ai sensi dell’art. 4 l. 936/1986 nei confronti dell’elenco dei nuovi componenti dell’organo, ma nella sola parte relativa ai rappresentanti delle imprese agricole, sicché avrebbe prestato acquiescenza alla determinazione dell’amministrazione di ripartire i cinque rappresentanti dei coltivatori diretti tre le altre organizzazioni di categoria. In ogni caso, il ricorso sarebbe tardivo.

Nel merito, unitamente a Copagri, ha concluso per il rigetto del ricorso.

La CIA ha evidenziato che il decreto impugnato dovrebbe ritenersi non contestato e definitivo nella parte in cui le ha assegnato un posto nella categoria dei lavoratori autonomi – coltivatori diretti.

La ricorrente, con riferimento all’eccezione di inammissibilità, ha fatto presente di avere presentato immediatamente il ricorso previsto dall’art. 4 l.936/1986 e che le doglianze dalla stessa proposte in tale sede erano rivolte alla posizione a lei riservata in una prospettiva complessiva e più generale, comprensiva anche del settore "lavoratori autonomi – coltivatori diretti".

All’udienza pubblica del 6 aprile 2011, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2. L’eccezione di inammissibilità formulata dalla Coldiretti è fondata e va accolta.

L’art. 4 l. 936/1986 disciplina la procedura di nomina nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro dei rappresentanti delle categorie produttive indicando, al terzo comma, che il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei trenta giorni successivi alla designazione dei rappresentanti da parte delle organizzazioni sindacali di carattere nazionale, uditi i Ministri interessati, definisce l’elenco dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e lo comunica a tutte le organizzazioni designanti e, al quarto comma, che il ricorso avverso tale atto è presentato dalle organizzazioni, entro trenta giorni dalla comunicazione del medesimo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne dà comunicazione alle altre organizzazioni interessate.

Tale ricorso è qualificabile come ricorso amministrativo in opposizione in quanto proponibile allo stesso organo che ha emesso l’atto impugnato.

I ricorsi amministrativi, gerarchici o in opposizione, hanno carattere giustiziale, sicché non è possibile produrre in sede giurisdizionale censure non avanzate precedentemente, atteso che, diversamente, si avrebbe l’inammissibile conseguenza di trasformarlo in strumento per superare il termine di impugnazione (ex multis: con specifico riferimento al ricorso gerarchico, Cons. St., VI, 10 maggio 2006, n. 2596).

Di talché, il ricorso in opposizione ex art. 4 l. 936/1986, la cui finalità è costituita dalla risoluzione in via amministrativa della questione, costituisce condizione di ammissibilità dell’eventuale ricorso giurisdizionale (Cons. St., VI, 5 dicembre 1992, n. 973).

Nel caso di specie, dalla documentazione in atti, emerge che la Confagricoltura ha proposto in data 12 aprile 2010 ricorso ex art. 4 l. 936/1986 per la riforma dell’elenco dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative chiamate a far parte del CNEL, definito dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 3 dell’art. 4 l. 936/1986 e comunicato alla ricorrente con nota di trasmissione della Presidenza del Consiglio datata 12 marzo 2010 e successivamente pervenuta, "limitatamente alla parte dell’elenco relativa ai rappresentanti Categoria Imprese, settore Agricoltura e Pesca, (ex art. 2 comma 4 lett. a della L. n. 936/1986), nella parte in cui assegna 1 solo posto alla Confagricoltura ricorrente (rispetto ai 2 assegnati nella attuale consiliatura e ai 3 assegnati in precedenza), 2 posti alla Coldiretti e 1 posto alla CIA".

Pertanto, non sussiste alcun dubbio che la ricorrente non abbia proposto il ricorso in opposizione di cui all’art. 4 l. 936/1986 per la parte in cui non è stato nominato almeno un soggetto dalla stessa designato tra i rappresentanti dei lavoratori autonomi – coltivatori diretti.

Né, in presenza di un petitum del tutto chiaro dal punto di vista sia formale che sostanziale, può assumere rilievo che al punto 7 amministrativo del ricorso sia contenuto un riferimento anche alla categoria Lavoratori Autonomi.

In sostanza, non può sussistere alcuna incertezza sul fatto che il ricorso in opposizione sia stato proposto per chiedere la parziale riforma dell’atto nella sola parte in cui è stato assegnato per il Settore Agricoltura e Pesca, categoria Imprese, un solo seggio alla Confagricoltura e che non sia stato proposto alcun ricorso in opposizione per chiedere la parziale riforma dell’atto anche con riferimento alla mancata assegnazione di seggi alla Confagricoltura tra i rappresentanti dei lavoratori autonomicoltivatori diretti.

Di qui, l’inammissibilità del ricorso.

Ad ogni buon conto, anche ove volesse ipotizzarsi l’alternatività tra ricorso amministrativo in opposizione e ricorso giurisdizionale, il dies a quo di quest’ultimo non potrebbe che decorrere dalla conoscenza dell’atto impugnabile in sede di ricorso amministrativo, sicché il presente ricorso si rivelerebbe comunque irricevibile per tardività.

3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in Euro 4.000,00 (quattromila/00), sono poste a carico della ricorrente ed a favore, ciascuna per Euro 1.000,00, dell’amministrazione resistente e delle tre controinteressate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in Euro 4.000,00 (quattromila/00), in favore, in parti uguali (ciascuna per Euro 1.000,00), dell’amministrazione resistente e delle tre controinteressate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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