Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-03-2011) 23-05-2011, n. 20306 Nuove prove

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Catanzaro ricorre avverso la sentenza, in data 24 marzo 2010, del Giudice di Pace di Cirò, con cui sono stati assolti C.G. e P.G. dai reati di danneggiamento e pascolo abusivo "perchè il fatto non risulta provato".

Il ricorrente censura il mancato esercizio, senza adeguata motivazione, del potere di integrazione probatoria da parte del giudice del dibattimento ex art. 507 c.p.p., una volta dichiarato decaduto il p.m. dalla prova per testi, già ammessa, a seguito della reiterata mancata citazione dei testi medesimi.

Il ricorso è fondato.

La giurisprudenza è concorde nel ritenere che il giudice ha il dovere di ricorrere al proprio potere di disporre l’acquisizione anche d’ufficio, di mezzi di prova qualora ciò sia indispensabile, come nel caso in esame, per rendere la decisione, (Cass., sez. 6, 11 giugno 2010, n. 25157, CED cass., n. 247785).

Il mancato esercizio di tale potere non può essere giustificato quindi dall’eventuale inerzia del p.m., anche perchè la previsione del potere officioso di integrazione probatoria in dibattimento trova applicazione anche nel procedimento di fronte al giudice di pace (Cass., sez. 5, 20 marzo 2009, n. 21232, CED cass., n. 243945).

Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va annullata la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Cirò per nuovo giudizio.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Cirò per nuovo giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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