Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-03-2011) 23-05-2011, n. 20304

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

N.C. ricorre avverso la sentenza, in data 26 febbraio 2010, della Corte d’appello di Catania, con cui è stata confermata la condanna alla pena di mesi due e giorni quindici di reclusione ed Euro 200,00 di multa per il reato di cui all’art. 648 cpv. c.p. e per il reato di cui all’art. 474 cod. pen. e; chiedendone l’annullamento, lamenta la carenza ed illogicità della motivazione in relazione al diniego di sostituzione della pena detentiva con la corrispondente sanzione pecuniaria o della libertà controllata L. n. 689 del 1981, ex art. 53 e ss..

Rileva la Corte che il ricorso è assolutamente infondato a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi di logica, coerente con i principi di diritto enunciati da questa Corte, come quella del provvedimento impugnato che, pertanto, supera il vaglio di legittimità (Cass. sez. 4, 2.12.2003, Elia ed altri, 229369; SU n 12/2000, Jakani, rv 216260), come emerge dal riferimento ai numerosi precedenti specifici e alla valutazione prognostica in ordine all’assenza dei mezzi economici per onorare la eventuale sanzione pecuniaria. Il riferimento ai numerosi precedenti specifici correttamente è stato utilizzato per negare il beneficio della sospensione condizionale della pena, peraltro interamente condonata Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata pertanto inammissibile l’impugnazione.

Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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