T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 23-05-2011, n. 4533 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato il 3 febbraio 2011 e depositato l’11 febbraio 2011, l’avv. M.O.C., costituito in proprio, ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte Suprema di Cassazione – 1^ Sezione civile n. 25592 del 22 ottobre 2008, nella parte in cui, decidendo nel merito sul ricorso avverso il decreto della Corte d’Appello di Roma del 3 ottobre 2005 e riconoscendo al suo patrocinato la somma di Euro 2.000,00 a titolo di equa riparazione ex lege n. 89/2001, ha altresì condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio (liquidate in complessivi Euro 800,00 di cui Euro 100,00 per spese ed Euro 200 per diritti quanto al primo grado, e in complessivi Euro 700,00, di cui Euro 500 per onorari quanto al giudizio in cassazione) "…oltre spese generali ed accessori di legge" e con distrazione a favore dello stesso avv. C. quale antistatario.

Il ricorrente, premesso e documentato che la sentenza è trascorsa in cosa giudicata formale e rilevata l’inottemperanza della predetta statuizione relativa alle spese del giudizio con la stessa definito, ha chiesto la nomina di commissario ad acta per l’ottemperanza concernente il pagamento della complessiva somma di Euro 1.755,40 (comprensiva di spese generali, contributo previdenziale per la cassa forense, e imposta sul valore aggiunto), oltre al pagamento delle spese processuali del giudizio di ottemperanza.

All’odierna camera di consiglio, presente sostituto del ricorrente, il ricorso è stato riservato per la decisione.

Il ricorso in ottemperanza in epigrafe è procedibile, in quanto ritualmente notificato e depositato, ammissibile, essendo incontestato e incontestabile il giudicato, comprovato dall’esibizione di copia autentica della sentenza e da certificazione della cancelleria, e fondato, onde deve essere accolto, con declaratoria dell’obbligo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, e del Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro dell’economia e delle finanze in carica, ciascuno per quanto di propria competenza, di provvedere all’esecuzione del giudicato mediante adozione degli atti di liquidazione e pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Euro 1.755,40 (millesettecentocinquantacinque/40), nel termine di giorni trenta dalla comunicazione a cura della segreteria della presente sentenza, o se anteriore dalla sua notificazione, salva la nomina di commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inesecuzione alla scadenza del termine assegnato.

Il regolamento delle spese processuali del giudizio di ottemperanza, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma – Sezione I accoglie il ricorso in ottemperanza di cui in epigrafe, e per l’effetto:

1) dichiara l’obbligo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, e del Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro dell’economia e delle finanze in carica, ciascuno per quanto di propria competenza, di provvedere all’esecuzione del giudicato di cui alla sentenza della Corte Suprema di Cassazione – 1^ Sezione civile n. 25592 del 22 ottobre 2008, mediante adozione degli atti di liquidazione e pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Euro 1.755,40 (millesettecentocinquantacinque/40);

2) assegna alle predette Autorità amministrative il termine di giorni trenta dalla comunicazione a cura della segreteria della presente sentenza, o se anteriore dalla sua notificazione, per l’adozione degli atti di liquidazione e pagamento in favore del ricorrente della somma innanzi indicata, salva la nomina di commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inesecuzione alla scadenza del termine predetto;

3) condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, e il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro dell’economia e delle finanze in carica, in solido, alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese ed onorari del giudizio di ottemperanza che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *