Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-03-2011) 23-05-2011, n. 20303

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

o Foti Giovanni che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.G. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 10 maggio 2010 con la quale, in riforma della sentenza del Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli, veniva condannatala pena di mesi sette di reclusione e Euro 700,00 di multa per il reato di cui all’art. 640c.p..

A sostegno dell’impugnazione il ricorrente deduce l’erronea valutazione degli elementi in base ai quali è stata affermata la sua responsabilità e l’erroneità della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche insieme alla mancata motivazione in ordine al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, perchè propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata.

Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 4 sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5 sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745; Cass., Sez. 2 sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).

Inoltre il ricorso è inammissibile anche per violazione dell’art. 591, lett. c) in relazione all’art. 581 c.p.p., lett. c), perchè le doglianze (sono le stesse affrontate dalla Corte di appello) sono prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell’atto di impugnazione, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici. Infatti, la Corte territoriale ha con esaustiva, logica e non contraddittoria motivazione, evidenziato tutti i motivi dai quali desume la piena responsabilità degli imputati per il reato di truffa. A solo titolo di esempio (si vedano in proposito le pagine 3 e 4 dell’impugnata sentenza), appare opportuno ricordare: che la Corte territoriale ha evidenziato correttamente perchè si doveva ravvisare il reato di truffa; in particolare ha sottolineato l’assoluta attendibilità e concordanze delle deposizioni testimoniali suffragate dalle acquisizioni documentali, in relazione alla riconducibilità delle polizze di rischio falsificate al C. e al conseguente indebito guadagno in ordine alle relative provvigioni conseguenti alla sottoscrizione delle stesse da parte dei clienti. Su tali punti non può non sottolinearsi l’assoluta esaustività anche della sentenza di primo grado.

In proposito questa Corte ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, come il riferimento ai precedenti penali per negare la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) all’inammissibilità del ricorso (Si veda fra le tante: Sez. 1, sent. n. 39598 del 30.9.2004 – dep. 11.10.2004 – rv 230634).

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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