Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-03-2011) 23-05-2011, n. 20302

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A.F. ricorre avverso la sentenza, in data 23 giugno 2010, della Corte d’appello di Roma, confermativa della condanna per il reato di rapina aggravata e di porto d’arma da fuoco con matricola abrasa, e, chiedendone l’annullamento, sostiene l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione nella valutazione degli elementi utilizzati per affermare la sua responsabilità; lamenta inoltre la omessa motivazione in tema di diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti.

I motivi sono manifestamente infondati e il ricorso è inammissibile.

Osserva la Corte che nel ricorso si prospettano esclusivamente valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelle cui è pervenuto il giudice d’appello con motivazioni congrue ed esaustive, previo specifico esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti (si veda in particolare il riferimento alle dichiarazioni del coimputato D.M. effettuate in dibattimento; gli accertati contatti telefonici tra i due il giorno della rapina;

l’identificazione operata dalla Polizia sulla base delle indicazioni del D.M. nella fase immediatamente successiva alla rapina ; il riscontro operato sull’utenza telefonica e gli accertati contatti tra questa e l’utenza della madre e quella della sua abitazione, l’accertamento in ordine all’identificazione con il ricorrente del soggetto che, rispondendo alla sua utenza, effettivamente è risultato essere partito per il Marocco; la circostanza che il giorno della rapina l’utenza del suo cellulare fu agganciata dalla medesima cella del complice P., l’ininfluenza delle incertezze del riconoscimento effettuato dai due testi, in considerazione dell’assenza, rispetto alla foro segnaletica, di pizzetto e baffi, logicamente spiegata proprio in relazione al dato oggettivo; allo stesso modo risulta essere stata correttamente motivato il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate.

Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794).

Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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