Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-03-2011) 23-05-2011, n. 20301

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 11.5.2010 la Corte d’Appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Nola che in data 16.10.2007 aveva condannato F.R. e F.G., alle pene ritenute di giustizia, per i reati di violenza privata, sequestro di persona e rapina in danno di C.S..

Ricorre per Cassazione il difensore degli imputati deducendo:

mancanza o manifesta illogicità della motivazione con riguardo: alla identificazione da parte degli Agenti della Polizia di Stato degli attuali imputati come partecipi alla rapina in argomento; alla denuncia di furto presentata da F.R. alle richieste difensive di quest’ultimo.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Tutti i motivi del ricorso riproducono pedissequamente i motivi d’appello senza alcuna censura specifica alla motivazione della sentenza di secondo grado, con la conseguenza che le relative deduzioni non rispondono al concetto stesso di "motivo", perchè non si raccordano a un determinato punto della sentenza impugnata ed appaiono, quindi, come prive del requisito della specificità richiesto, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 c.p.p., lett. c).

Nel caso di specie va anche ricordato che ci si trova dinanzi ad una "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado.

Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un’informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell’ipotesi in cui l’impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cd. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d’appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Cass., n. 5223/07, rie. Medina, rv. 236130).

Nel caso di specie, invece, il giudice di appello ha riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell’ appellante, è giunto alla medesima conclusione.

Orbene, fatta questa doverosa premessa e sviluppando coerentemente i principi suesposti, deve ritenersi che la sentenza impugnata regge al vaglio di legittimità, non palesandosi assenza, contraddittorietà od illogicità della motivazione. La Corte territoriale, con argomentazione puntuale, che ha tenuto conto di tutte le doglianze difensive, coerente e priva di vizi logici, ha dato contezza degli elementi posti a fondamento della decisione. Gli imputati sono stati riconosciuti dagli Agenti che hanno avuto modo di osservarli per un congruo lasso di tempo, sia di profilo, che di fronte, allorchè si affiancarono al veicolo in fuga, li videro scendere dal veicolo, darsi alla fuga e passare dinnanzi a loro per superare il guard-rail.

I riconoscimenti avvennero nell’immediatezza osservando la fotografia di F.G. presente sul documento rinvenuto nella autovettura ed esaminando il cartellino della carta d’identità di F.R., a loro sottoposto in visione a poche ore dal fatto.

Allo stesso modo la Corte Territoriale ha risposto in maniera puntuale e coerente in ordine alla asserita incompatibilità tra la presentazione della denuncia di furto della Clio e la partecipazione alla rapina facendo riferimento a specifiche risultanze processuali dalle quali è dato evincersi la piena compatibilita fra gli orari.

Allo stesso modo ha dato contezza delle ragioni che hanno determinato il non accoglimento della richiesta di rinnovazione del dibattimento.

Sul punto deve rilevarsi che la decisione istruttoria del giudice di appello è censurabile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e), sotto il solo profilo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione, come risultante dal testo (Cass., sez. 6, 30 Aprile 2003, n. 26713). Sotto questo profilo, occorre peraltro che la prova negata, confrontata con le ragioni addotte a sostegno della decisione, sia di natura tale da poter determinare una diversa conclusione del processo (Cass., sez. 2, 17 maggio 2001, n. 49587).

Nel caso in esame la corte territoriale ha dato conto dell’esaustività delle prove e dunque della superfluità della riapertura del dibattimento, che è istituto eccezionale; legato al presupposto rigoroso dell’impossibilità di decidere allo stato degli atti ( art. 603 c.p.p., comma 1) (cfr. N. 34643/08 N. 10858 del 1996 Rv. 207067, N. 6924 del 2001 Rv. 218279, N. 26713 del 2003 Rv.

227706, N. 44313 del 2005 Rv. 232772, N. 4675 del 2006 Rv. 235654).

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende in ragione dei motivi addotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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