Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-03-2011) 23-05-2011, n. 20300 Motivi di ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 29.6.2009 la Corte d’Appello di Napoli in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli Sez. Distaccata di Pozzuoli del 30.4,2008 dichiarava non doversi procedere nei confronti di T.A. con riguardo alle contravvenzioni a lui ascritte per essere estinte per intervenuta prescrizione e, per l’effetto, rideterminava la pena per il residuo delitto di cui al capo D) (violazione degli artt. 632 e 639 bis c.p.) alla pena di mesi 3 di recl. ed Euro 200,00 di multa. Revocava l’ordine di demolizione contenuto nell’impugnata sentenza che confermava nel resto.

Ricorre per Cassazione il difensore dell’imputato deducendo;

1. violazione di legge, travisamento dei fatti e delle risultanze dibattimentali, manifesta illogicità della motivazione, omessa motivazione su tutte le doglianze proposte. Sostiene il ricorrente che la motivazione posta a fondamento della sentenza è meramente apparente essendosi limitata a dichiarare la prescrizione dei reati contravvenzionali. Lamenta in particolare l’omessa pronuncia sul mancato deposito del verbale di udienza stenotipico richiesto in copia unitamente alla sentenza di primo grado, circostanza che aveva sostanzialmente impedito una puntuale impugnazione della sentenza. Si duole altresì della mancata riapertura parziale del dibattimento.

L’impugnazione è inammissibile.

Ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il provvedimento è ricorribile per "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame".

Essendo onere del ricorrente di "enunciare i motivi del ricorso, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta" ( art. 581 c.p.p., lett. C), non è consentita l’enunciazione perplessa e alternativa dei motivi di ricorso, dovendosi puntualizzare precisamente se la deduzione di vizio di motivazione è riferita alla mancanza, alla contraddittorietà o alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, da indicare specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata. La deduzione per "violazione di legge, travisamento dei fatti e delle risultanze dibattimentali, manifesta illogicità della motivazione, omessa motivazione su tutte le doglianze proposte" non soddisfa la esigenza di specificità dei motivi.

Così come inammissibile per carenza di interesse è la censura relativa alla assenza di motivazione in ordine alla mancata concessione di un termine per la presentazione di motivi nuovi nell’ipotesi in cui fosse stato depositato il verbale stenotipico relativo al primo grado di giudizio. La facoltà di attivare i procedimenti di gravame non è, infatti, assoluta e indiscriminata, bensì subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice dell’impugnazione renda possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso a favore dell’istante.

Nel caso in esame la pronuncia appare irrilevante considerato che il ricorrente non ha indicato circostanze specifiche e ben individuate in tale atto che il giudice di merito avrebbe omesso di valutare.

Inammissibile è anche la doglianza in ordine alla omessa riapertura del dibattimento. La richiesta di rinnovazione del dibattimento deve essere accompagnata dalla indicazione delle prove delle quali si richiede l’ammissione. Il giudice d’appello non dispone una generica rinnovazione del dibattimento, ma una rinnovazione del dibattimento in relazione ad una richiesta di prove ammissibili e rilevanti avanzata dalla parte. Nel caso in esame la genericità della richiesta esonera la Corte dal prendere in esame quel motivo che, per la sua assoluta indeterminatezza e genericità, doveva essere dichiarato inammissibile ed implica, quindi, la impossibilità di dolersi in cassazione, adducendo a ragione di annullamento il mancato esame di quel motivo, che non poteva essere accolto così che nessun pregiudizio è derivato all’imputato (N. 2415 del 1984 Rv. 163169, N. 154 del 1985 Rv. 167304, N. 16259 del 1989 Rv. 182634; CASS Sez. 4 n. 1982/1998).

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma , che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, in ragione dei motivi addotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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