Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-03-2011) 23-05-2011, n. 20295

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 12.45.2010 la Corte d’Appello di Brescia confermava la sentenza del Tribunale di Bergamo che, in data 5.12.2008 aveva condannato, alle pene ritenute di giustizia P. G. per violazione della L. n. 197 del 1991, art. 12 e ricettazione di patenti di guida in bianco, risultate provento di furto ai danni della Motorizzazione Civile di (OMISSIS). Ricorre per Cassazione personalmente l’imputato deducendo:

1. inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità.

Eccepisce la sua omessa citazione in giudizio. Lamenta che il decreto di citazione in giudizio avanti la Corte d’Appello non è stato notificato nel suo domicilio eletto in SCAFATI (SA) via S. Antonio Abate n. 104, bensì in (OMISSIS).

2. mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena fissata non nei minimi edittali.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Con riguarda all’eccepita omessa citazione in giudizio avanti la Corte d’Appello deve osservarsi che in data 3.12.2009 è stata tentata la notifica del decreto di citazione in giudizio al domicilio eletto in SCAFATI via S. Antonio Abate n. 104.

Notifica che non è andata a buon fine. Il 9.12.2009 il decreto è stato notificato al difensore ex art. 161 c.p.p., u.c.. In data 14.12.2009 il decreto è stato notificato per posta anche alla residenza in (OMISSIS). Alla prima udienza del 7.2.2010 il processo è stato differito all’udienza del 12.4.2010 ed in data 3.3.2010 è stata ritentata, con esito negativo, la notifica della citazione all’imputato al domicilio eletto. In data 4.3.2010 la citazione è stata correttamente notificata al difensore di fiducia ai sensi dell’art. 161 c.p.p., u.c..

Il P. è stato pertanto regolarmente citato in giudizio.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. La Corte d’Appello con ampia e coerente motivazione ha dato conto delle ragioni che l’hanno portata a confermare la pena fissata dal primo giudice.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma , che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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