Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 03-03-2011) 23-05-2011, n. 20294

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza del Tribunale cittadino, di condanna di G.R., per il reato di appropriazione indebita di autovettura, aggravato dalla recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale, alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 600,00 di multa, ricorre la difesa dell’imputato, chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo i motivi di seguito indicati:

a) – reitera il ricorrente la richiesta di declaratoria di prescrizione del reato, perchè la Corte avrebbe applicato in modo errato la normativa relativa alla prescrizione, ritenendo atto interruttivo della prescrizione l’avviso di procedimento spedito all’imputato nel corso delle indagini preliminari. Tale atto, tuttavia, non è indicato nell’art. 160 c.p., comma 2 che si compone di un elenco tassativo;

b) reitera il ricorrente la doglianza relativa alla configurazione dei fatti ascritti al G. come illecito penale, mentre gli stessi sono da ascrivere ad illecito civile, quale inadempimento del contratto di noleggio;

c) deduce,infine il ricorrente che la Corte non ha adeguatamente motivato la mancata concessione della sanzione sostitutiva di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 53.
Motivi della decisione

2. Il primo motivo di ricorso non è fondato.

2.1 Secondo la più accreditata giurisprudenza di legittimità, la sentenza della Corte costituzionale n. 393 del 2006 ha limitato l’applicazione della previsione di cui alla L. n. 251 del 2005, art. 6 ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (Rv. 238194) ed ai fini dell’applicazione delle norme transitorie previste dalla L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, la pendenza del grado d’appello ha inizio dopo la sentenza di primo grado, che deve ritenersi intervenuta all’atto della lettura del dispositivo (rv. 240156).

2.2 In applicazione dei suddetti principi, nel caso in esame, essendo intervenuta la sentenza di prime cure il 19,10.2009 diversamente da quanto sostenuto in ricorso, deve essere applicata la L. n. 251 del 2005 ai cui termini il reato, attesa anche la ritenuta recidiva, non può dirsi prescritto.

2.3 Anche il secondo motivo è manifestamente infondato perchè meramente reiterativo di argomenti già dedotti in appello e confutati dalla Corte di merito con il congruo richiamo alla giurisprudenza di legittimità va, infatti, osservato che come rilevato in sentenza la condotta di appropriazione indebita si configura quando l’agente tiene consapevolmente un comportamento oggettivamente eccedente la sfera della facoltà ricompresse nel titolo del suo possesso ed incomprensibile con il diritto del proprietario in quanto significativo dell’immutazione del mero possesso in dominio come ad esempio l’atto di disposizione del bene riservato al proprietario o l’esplicito rifiuto di restituzione della cosa posseduta.

2.4 Anche il terzo motivo va disatteso perchè manifestamente infondato.

A tal proposito va rivelato che la valutazione della sussistenza dei presupposti per l’adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri già previsti dall’art. 133 c.p. per la determinazione della pena, dai quali va tratto giudizio prognostico cui la legge subordina l apossibilità della sostituzione; con l’atto di appello la sanzione sostitutiva è stata richiesta ma in alcun modo motivata sicchè la richiesta stessa è assolutamente generica e non tale da determinare la necessità dell’esame da parte del giudice precedente.

2.5 In conclusione, il ricorso va rigettato.

3. consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali.
P.Q.M.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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