T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 23-05-2011, n. 4516 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sussistono i presupposti per la definizione immediata della causa e di ciò è stato fatto avviso alle parti.

Con il ricorso in esame, la ricorrente – premesso di avere presentato domanda di partecipazione al concorso per il reclutamento di 3966 VFP4 nell’esercito, marina e aeronautica – impugna il provvedimento datato 14 dicembre 2010 con il quale il Ministero della Difesa l’ha esclusa dal procedimento per la seguente motivazione: "la domanda… non può essere accolta in quanto priva dell’estratto della documentazione di servizio, rilasciato dal Comando di appartenenza all’atto del collocamento in congedo, come prescritto dall’art. 3, c. 5 del bando".

La ricorrente deduce le seguenti censure:

a)la produzione dei documenti in questione non era stabilita, dal bando, a pena di esclusione dal concorso;

b)sempre a mente del bando, l’omissione poteva comportare soltanto la non valutabilità dei titoli;

c)la documentazione in questione è stata, comunque, allegata alla domanda di partecipazione al concorso.

Con ordinanza 531/2011 la Sezione ha chiesto all’amministrazione documentati chiarimenti.

All’esito dell’incombente, il ricorso è infondato.

Dalla documentazione versata in giudizio (cfr domanda di partecipazione al concorso) si evince – non avendo trovato riscontro in punto di fatto la circostanza posta a base del ricorso – che la ricorrente ha omesso di allegare all’istanza di ammissione l’estratto della documentazione di servizio, neppure riservandosi di produrla entro il termine di 20 giorni dalla data di sottoscrizione della domanda (non avendo barrato la relativa casella).

Gli artt. 3, c. 5, primo periodo, ultima alinea e 13, c. 1, lett. j) stabilivano tassativamente a carico dei candidati l’onere di produzione documentale consistente nell’estratto della documentazione di servizio, sanzionando espressamente l’eventuale omissione con l’esclusione dal concorso. Le clausole, chiare ed inequivoche, non si prestavano ad altra, diversa o incerta interpretazione che non fosse quella fatta propria dall’amministrazione. Esigenze di par condicio e imparzialità imponevano all’amministrazione di adottare il provvedimento di esclusione a fronte di una siffatta omissione.

La clausola di cui all’art. 3, c. 5, ultimo periodo, si riferiva a tutt’altra fattispecie ovvero ai concorrenti in congedo quali VFP1 che "siano stati precedentemente congedati da altra ferma prefissata annuale". Per costoro, ed ai soli fini della valutabilità dei relativi titoli di servizio, era previsto l’onere di "allegare gli estratti della documentazione relativi ai precedenti di servizio svolti in qualità di VFP1".

La ricorrente sostiene fungibilità tra "estratto della documentazione di servizio" e "stato di servizio", sicché la produzione del secondo documento (ovvero la sua acquisizione d’ufficio da parte della stessa amministrazione) sostituirebbe ovvero assorbirebbe il primo.

La censura non è fondata.

Come chiarito anche dall’amministrazione, esiste una ontologica e funzionale differenza tra i due documenti.

Lo stato di servizio contiene informazioni sul servizio prestato dl militare in relazione ad eventuali promozioni, trasferimenti, vicende sanitarie, incarichi, nomine; l’estratto della documentazione di servizio è, invece, il documento che registra le eventuali sanzioni disciplinari riportate, il titolo di studio, gli attestati, le abilitazioni e i brevetti posseduti dal militare.

E’ evidente, pertanto, che anche ai fini di una corretta valutazione dei titoli, l’estratto della documentazione di servizio costituisce il documento indefettibile senza il quale non è possibile provvedere ad una corretta attribuzione dei punteggi.

Per quanto sopra esposto, il ricorso in esame non è meritevole di accoglimento e va, pertanto, respinto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente alla refusione delle spese processuali e di giudizio in favore Ministero della Difesa che si liquidano in Euro 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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