Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 03-03-2011) 23-05-2011, n. 20292

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha confermato la sentenza del giudice di pace di Bronte di condanna dell’imputata per il reato di pascolo abusivo alla pena di 200,00 Euro di multa oltre alle spese processuali ed al risarcimento dei danni, ricorre la difesa dell’imputata, chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo:

– la carenza di prove in ordine alla penale responsabilità della F., posto che non erano stati fatti specifici accertamenti in ordine alla proprietà degli animali trovati a pascolare nel terreno della parte lesa;

– il Maresciallo M. dei Carabinieri intervenuto in loco, si è limitato a riferire de relato quanto appreso, informalmente, al momento dell’intervento, dal marito e dal figlio dell’imputata;

– manca la prova del dolo e comunque la donna non era presente ai fatti e non può pertanto, averli commessi.
Motivi della decisione

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

2.1 La sentenza impugnata motiva in modo completo ed adeguato in ordine a tutte le censure che sono state pedissequamente riproposte con il ricorso. Ed infatti è stato precisato che a fondamento dell’affermazione di responsabilità vi sono le dichiarazioni della parte lesa, che era presente sul posto e che apprese dal marito e dal figlio dell’imputata che gli ammali erano della donna che sussiste il dolo, quantomeno sotto forma di dolo eventuale, in ragione dell’omesso controllo degli animali posti fuori dal recinto e che l’assenza dell’imputata al più può rilevare come abbandono della mandria.

2.2 E’ del tutto evidente che il ricorso, nella parte in cui non contiene censure in punto di fatto inammissibili in questa sede ovvero generiche perchè formulate in modo apodittico e reiterato, è manifestamente infondato in quanto, argomentando sul presupposto dell’abbandono, da parte dell’imputato, del gregge incustodito sul proprio fondo privo di pascolo, il giudice di merito ha del tutto correttamente individuato la conclusione dell’accettazione del rischio dello sconfinamento del bestiame sul terreno altrui, in capo alla F., dovendosi in proposito tenere presente che il delitto di cui all’art. 636 c.p., per giurisprudenza consolidata postante e ripetuta di questa sezione della Cassazione, può essere consumato non solo con l’introduzione diretta degli animali nei fondi vicini ma anche con il loro abbandono in libertà e senza custodia nella consapevolezza che essi vi si introdurranno guidati dall’istinto (Sez. 2, 11.10.1968, Capritta, rv. 109815; Sez. 2 23.6.1969, Naccari, rv. 113627; Rv. 229027 rv 162327 sicchè: "Il delitto di cui all’art. 636 cod. pen. può essere consumato non solo con l’introduzione diretta degli animali nei fondi vicini ma anche con il loro abbandono in libertà e senza custodia, nella consapevolezza che essi vi si introdurranno guidati dall’istinto, essendo in tal caso configurabile l’elemento psicologico del reato nella forma del "dolo eventuale". 2.3 Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

3 – Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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