Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 03-03-2011) 23-05-2011, n. 20291

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

i.
Svolgimento del processo

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza di condanna per la ricettazione di un’autovettura, provento di furto in danno di A.G., alla la pena di dodici mesi di reclusione ed Euro 400,00 di multa, emessa il 22.03.2004, dal Tribunale di Catania, ricorre la difesa di V.O. chiedendo l’annullamento della sentenza e lamentando la mancata motivazione in punto di commisurazione della pena, perchè la Corte territoriale non ha indicato i parametri ex art. 133 c.p.p. ai quali si è rifatta per commisurare la pena.
Motivi della decisione

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

2.1 Il motivo di ricorso, infatti, è inammissibile, sia perchè formulato in termini del tutto generici (il ricorrente ha omesso financo la puntuale indicazione del vizio lamentato) sia perchè diretto ad ottenere una rilettura degli atti e una diversa valutazione delle emergenze processuali, esulanti dal sindacato di legittimità riservato a questa Corte. Quest’ultima,infatti, ha dato atto che il giudice di prime cure aveva, non solo effettuato la corretta applicazione dell’attenuante speciale dell’art. 648 c.p. ma anche che, con motivazione adeguata e completa, aveva statuito una pena prossima al minimo edittale, non ravvisando, per l’assenza di adeguati elementi processuali, le attenuanti generiche.

2.2 Ed, in vero, secondo la giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte, "ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicchè dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica" (Cass. pen., Sez. un., 19 giugno 1996, Di Francesco).

2.3 Esula, infatti, dai poteri della corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, potendo e dovendo, invece, la Corte accertare se quest’ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l’iter argomentativo seguito, delle ragioni che l’hanno indotto ad emettere il provvedimento.

2.4 Per completezza, va solo aggiunto che il collegio ha provveduto a verificare la prescrizione del reato, che è risultata essere assai prossima ma non ancora maturatale, applicando la normativa previgente e conteggiando le sospensioni il termine viene a scadenza il 18.04.2011 Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibflità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, cosi equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile a ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuale della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *